Come noto, lo stanziamento delle risorse finanziarie previste dal Recovery Fund europeo è subordinato all’assunzione e al rispetto, da parte del nostro Paese, di numerosi impegni di riforma di molti settori, quali la giustizia, la pubblica amministrazione, la digitalizzazione, la concorrenza, il fisco.
L’aspettativa delle istituzioni europee e anche dei semplici cittadini italiani, come noi, è quella di cogliere un’occasione storica, per realizzare, grazie alle risorse eccezionali del Recovery Fund, un processo di modernizzazione dell’intero Paese, capace di avviarlo a un futuro più promettente in termini di sviluppo economico e sociale.
Tuttavia, limitandoci a esaminare un piccolo provvedimento fiscale, adottato di recente insieme a molti altri di varia natura,dobbiamo constatare che la traduzione concreta dei solenniobblighi assunti con l’Unione Europea appare tutt’altro che entusiasmante.
Si tratta della previsione dell’obbligo, a carico degli operatori economici, di accettare pagamenti in forma elettronica da parte dei propri clienti e delle sanzioni per eventuali rifiuti.
In estrema sintesi, mentre l’obbligo in sé è stato previsto fin dal 2014, ma senza alcuna sanzione in caso di violazione; adesso, con il Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni in Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 (art. 19-ter), esso viene confermato e, finalmente, dopo più di un rinvio, vengono stabilite le sanzioni mancanti, le quali però saranno applicabili solo dal 2023 (quando saremo a quasi un decennio dall’inizio della vicenda) e secondo una procedura non proprio semplice (per i contenuti e la storia del provvedimento, si rimanda al dossier dei Servizi Studi del Parlamento Italiano).
Evidentemente, è difficile giustificare che, dopo ben sette anni dall’inserimento dell’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici, si aspetti ancora un anno intero, perché il mancato adeguamento a quell’obbligo possa essere sanzionato.
Ed è invece facile pronosticare che le sanzioni resteranno per lo più inapplicate, visto che la procedura fissata per la loro irrogazione (quella della Legge 24 novembre 1981, n. 689) richiede l’intervento di un pubblico ufficiale, che non potrà che essere sollecitato dalla immediata denuncia da parte del cliente, il quale dovrebbe avere voglia e tempo di scontrarsi direttamente con la controparte e di prestarsi ai necessari approfondimenti da parte del funzionario intervenuto (se e quando intervenisse).
Tanto che tutto questo armamentario giuridico, dal prevedibile esito fallimentare in termini di efficacia nella lotta all’evasione fiscale, potrebbe essere sostituito, ben più facilmente e produttivamente, da un semplice obbligo, per tutte le attività commerciali e professionali, di documenti fiscali e pagamenti esclusivamente elettronici, senza eccezioni e senza bizantinismi di sorta.
Diversamente, il famoso quesito: “con fattura o senza?”, a noi tutti tristemente noto, certamente non passerà di moda.








