LA GRANDE SELVA DI MONOPOLI.
Al tempo della dominazione degli Spagnoli, il demanio universale, detto Selva di Monopoli, comprende Monopoli e i Comuni di Martina, Cisternino, Locorotondo, Castellana e Fasano.
Monopoli esercita il controllo sul demanio universale, ossia sul territorio dell’Universitas Civium, esteso per oltre 45.000 ettari di terre comuni o aperte, sulle quali è consentita una serie di attività rurali regolate.
Si tratta di un territorio ricoperto per lo più da boschi di macchia mediterranea e terreni a seminativo, senza presenza di muri a secco che dividono le varie porzioni o appezzamenti di terreno.
Il demanio è diviso in numerose parti, assegnate a centinaia di particolari, cioè privati, persone sia fisiche sia giuridiche, come chiese, monasteri, ospedali.
Ai concessionari gli Spagnoli concedono il diritto di seminare e recintare l’area coltivata.

Una volta tagliata la messe, le terre ridiventano comuni, terre aperte agli usi civici, tanto che l’obbligo preciso dei privati, appena accantonato il raccolto, è quello di abbattere in alcuni punti i muretti di recinzione e di aprire vadi, passaggi, così da consentire il transito e il pascolo degli animali, chiunque sia il loro padrone.
Le bestie provvedono alla stercorazione dei campi, necessaria per reintegrare la fertilità.
Una parte cospicua delle terre è ancora ricoperta dalla macchia mediterranea o da grandi alberi di alto fusto, come lecci e querce.
Su queste terre il diritto di pascolo è perpetuo.
Le zone boscose sono anche soggette allo ius legnandi, il diritto di tagliar legna e raccogliere foglie per far fuoco, o carboni o carcare, fornaci di calce.
In caso di necessità, per la povera edilizia rurale, o per i mulini e i frantoi, o per gli attrezzi agricoli, si possono tagliare interi alberi da cui ricavare tronchi e travi.
Sul demanio universale di Monopoli, in quanto demanio regio, insiste anche la cosiddetta Doganella, attraverso la quale il Re può vendere o affittare la produzione di erba in eccedenza rispetto alle esigenze degli abitanti del territorio.
È questo lo jus fidae con il correlato jus diffidae, che consente di multare i trasgressori.
Avviene, però, che i doganieri della Regia Corte, per incrementare le entrate, incoraggino gli esteri (forestieri, dunque non cittadini di Monopoli) ad immettere nel demanio molti più animali del dovuto con grave danno delle coltivazioni e disappunto dei privati concessionari.
Molti di questi iniziano a prendere l’abitudine di serrare, chiudere le loro terre, sottraendole agli usi civici, non riaprendo i passaggi.
IL DEMANIO E LE CHIUSURE DEI TERRENI.
Nel XVI secolo si avvia un processo di chiusura del territorio rurale, che vede i concessionari, sia di Monopoli che dei casali vicini, mettere in atto una riduzione delle terre demaniali.
Nel 1561 don Bernardino de Santa Cruz viene inviato a Monopoli per individuare e opportunamente multare gli artefici delle chiusure abusive.
Poiché l’operazione risulta lunga, laboriosa e di esito incerto, la Corte Regia coglie l’occasione per lucrare in un altro modo.
Monopoli e le altre Università minori, sorte nel territorio del suo demanio, Martina, Cisternino, Locorotondo, Castellana e Fasano, supplicano Filippo II di vendere loro lo jus fidae e disfidae per porre fine ai contenziosi con i pastori esteri e ai danni prodotti dalle loro greggi.
IL CODICE DEL SANTA CROCE.
Nel 1566, don Bernardino de Santa Cruz, presidente della Regia Camera della Sommaria, in rappresentanza del re spagnolo Filippo II, firma un accordo con le sei Università di Monopoli, Martina, Cisternino, Locorotondo, Castellana e Fasano per la vendita alle stesse dello ius fidae et disfidae.
I termini dell’accordo sono trascritti in un codice, comunemente chiamato il Santa Croce, da cui si ricavano notizie sull’economia agricola della città nel ‘500.
Il Re acconsente al prezzo di 16.000 ducati e Santa Cruz è incaricato di seguire e controllare la procedura.
A ciascuna Università viene consegnata, nel 1566, una quota territoriale in rapporto al numero dei fuochi.
I diritti civici demaniali rimangono indivisi, mentre la quotizzazione del territorio riguarda i diritti prima esercitati dalla Doganella relativamente all‘erbaggio.
Con due capitolazioni firmate, una a Conversano, l’altra a Monopoli, alla presenza del Santa Cruz, le Università ora subentrate alla Regia Corte nell’esercizio dello jus, si accordano anche sulle chiusure.
Ciascun particolare, che si fosse appadronata parte del demanio, avrebbe potuto recintare in maniera permanente un decimo del territorio di ciascuna masseria e, in caso di superficie superiore a 1.000 tomoli, non più di 100 tomoli.
Questi terreni costituiscono le mezzane serrate, che andarono ad aggiungersi ad altre terre chiuse, come gli stritti, ossia i distretti che circondano l’abitato e che sono coltivati come orti, oliveti e vigneti.
È inoltre convenuto che si possano ponere vigne et fare giardeni et quelle serrare a patto che siano effettivamente tali e non terre vacue.
Nel Codice del Santacroce sono riportati tutti i nomi dei proprietari e anche i nomi dei luoghi del territorio della Selva di Monopoli, di cui 17.044 ettari passano ai Comuni confinanti con i quali è firmato l’accordo.








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