Cesare Beccaria con il suo spirito illuminista pone delle domande sulle modalità di accertamento dei delitti e sulle pene in uso ai suoi tempi.
Affermava che il reato è un danno alla società. È contro l’utilità del bene comune, che si esprime come idea nata dal rapporto fra gli uomini e dall’urto delle opposizioni, delle passioni e degli interessi.
L’ambito in cui il diritto può intervenire legittimamente non attiene alla coscienza morale del singolo, imperscrutabile da parte dell’uomo, allo stesso modo delle intenzioni. A ogni uomo deve bastare l’interesse dell’esito delle azioni, non qualsiasi ed eventuale premessa.
I giudici devono essere equi nell’emanare la pena strettamente proporzionate al delitto. Devono, inoltre, fornire una profonda riflessione sull’essenza della giustizia e del diritto.
Per Cesare Beccaria la certezza, la prontezza e l’estensione della pena esercitano un ruolo preventivo dei reati.
«Non è l’intensione della pena che fa il maggior effetto sull’animo umano, ma l’estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni che dà un forte ma passeggero movimento. L’impero dell’abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l’uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto, così l’idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse».
Il ritardo allungato fra delitto ed erogazione della pena non ha altro effetto se non quello di disgiungere la relazione tra causa ed effetto. L’immediatezza della pena, nell’immaginario collettivo, serve per rafforzare il motivo del giusto castigo. Ritardare la pena fa percepire il castigo come una specie di forma di spettacolo. La prontezza della pena, invece, è utile, perché così facendo l’associazione delle idee di delitto e di pena è più forte nell’animo umano. In quanto può e deve comprendere direttamente la relazione di causa ed effetto dei due concetti.
«…un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servigio, ricompensa con le sue fatiche quella società che ha offesa…».
I suoi ragionamenti dimostrano l’inutilità delle pene, che venivano usate soltanto rispetto allo scopo perseguito. Cioè, una pena di grande intensità è facilmente dimenticata. Infatti, il delinquente può essere in grado di godere dei frutti del suo misfatto. Invece, una pena appropriata e duratura impedirebbe a chi ha commesso un crimine di godere dei frutti del suo reato. Lo ricorderebbe più facilmente. Beccaria propone una detenzione in carcere per i colpevoli e i pagamenti nel caso di contrabbando o di insolvenza. In alcuni casi, i lavori forzati. L’insolvenza è caso particolare, perché serve per dividere i debitori in colpevoli e innocenti. Per il colpevole raccomanda la stessa pena prevista per i falsari. Per i debitori innocenti la gravità della colpa deve essere determinata dalla legge, non dai giudici, così come la pena.
Importante per l’autore è l’argomento, che ha per oggetto la proporzione della pena. Ogni pena deve essere commisurata al delitto. Non si può in nessun caso punire un omicidio e un reato minore con la stessa pena. Non si può nascondere la consapevolezza, né la perdita di coscienza di quale fra i due reati sia il peggiore. Non può sussistere una parità di castigo.
Il Beccaria interviene in modo determinato sia sul tema di prescrizione dei reati, sia sulla brevità dei processi. L’estensione del processo e la possibilità che un reato vada in prescrizione, deve presupporre il rapporto con la gravità dello stesso.
Nel caso di un reato minore, legato al fatto che il tempo può curare la cattiva inclinazione del reo, è meglio lasciarlo vivere in una condizione di attesa della pena, qualora venisse comprovata la sua colpevolezza.
Interviene anche sul tema delle leggi e definisce compito del Legislatore, depositario della volontà popolare e nazionale, il descrivere in forma chiara, senza alcuna possibilità di interpretazioni.
Al magistrato compete solo verificare il rispetto della legge.
Antonio Losito