CANDIDATI NAZIONALI
Stefano Bonaccini
Nasce a Campogalliano (Modena) il 1 Gennaio 1967. Sposato, padre di due figlie.
Segretario provinciale della Sinistra Giovanile, assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Modena.
Nel 2007 aderisce al PD e diventa segretario provinciale a Modena. Nel 2010 vince le primarie e viene eletto segretario regionale del Pd dell’Emilia Romagna e poi viene eletto consigliere regionale con Vasco Errani governatore.
Nel 2013 il segretario del PD Matteo Renzi lo nomina responsabile Enti Locali nella Segreteria nazionale.
Nel 2014 viene eletto presidente della Regione Emilia Romagna e nel 2020 si ripresenta per il secondo mandato, battendo la candidata leghista Lucia Borgonzoni.
Maggiori Sostenitori
Nazionali: Pina Picierno, Davide Baruffi, Brando Benifei, Rachele Scarpa, Dario Nardella, Matteo Ricci, Anna Ascani, Giorgio Gori, Gaetano Manfredi, Eugenio Giani, Vincenzo De Luca, Piero De Luca, Andrea Rossi, Debora Serracchiani, Piero Fassino, Simona Malpezzi, Alessandro Alfieri, Simona Bonafè,Valeria Valente, Marco Agnoletti, Dino Giarrusso ex 5 Stelle.
Puglia: Michele Emiliano, Antonio Decaro, Marco Lacarra, Ubaldo Pagano, Domenico De Santis, Stefano Minerva, Claudio Stefanazzi, Alessandro Delli Noci, Sebastiano Leo, Raffaele Piemontese, Filippo Caracciolo.
Monopoli: seguaci dei sostenitori pugliesi.
Gianni Cuperlo
Nasce a Trieste il 3 settembre 1961, sposato, una figlia.
Diploma di maturità classica, laurea al DAMS di Bologna con una tesi in Sociologia della Comunicazione.
È stato docente presso l’Università di Teramo, insegnando Teoria e tecnica della comunicazione pubblica, Comunicazione politica e Analisi della sfera pubblica.
Deputato dal 2006 al 2018, viene nuovamente eletto nel 2022, è stato l’ultimo segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI) e il primo della Sinistra giovanile (Sg), ricoprendo tali incarichi dal 1988 al 1992. Nel maggio del 2013 si candida alla Segreteria del Partito Democratico e nello stesso anno ne diventa presidente.
È presidente della Fondazione Costituente del PD.
Maggiori Sostenitori
Nazionali: Barbara Pollastrini, Andrea Giorgis, Luigi Zanda, Nadia Urbinati, Carlo Galli, Roberto Esposito, Piero Ignazi.
Puglia: Cinzia Di Corato, Leonardo Palmisano. Valeria Taliento, Luigi Quaranta, Marco Marazia, Anna Sgobbio, Shady Alizadeh.
Monopoli: Vittoria Dileo
Paola De Micheli
Nasce a Piacenza il 1 settembre 1973. Sposata e madre di un bambino. Laureata in Scienze politiche.
Assessore al Comune di Piacenza dal 2007 al 2010.
Deputata, è stata prima sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2014 con il Governo Renzi, poi nel 2017, con il Governo Gentiloni, viene nominata sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio e Commissaria straordinaria per la ricostruzione nei territori delle aree colpite del Centro Italia.
Nel 2019 viene nominata vicesegretaria del partito dal segretario Nicola Zingaretti, nel settembre dello stesso anno giura da Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Conte II.
Maggiori Sostenitori
Non indicati
Elly Schlein
Elena Ethel Schlein, detta Elly, nasce a Lugano il 4 maggio 1985.
Nel 2011 si laurea con il massimo dei voti in giurisprudenza all’Università di Bologna.
Durante gli studi inizia il suo percorso politico, prima nella sinistra giovanile, poi nel 2008 in America, per dare una mano nella campagna presidenziale di Barack Obama.
Nel 2013 diventa il volto di Occupy Pd, il movimento dei giovani Dem nato per protestare contro i franchi tiratori che bloccarono la candidatura di Romano Prodi al Quirinale.
Dal 2014 al 2019 è stata europarlamentare per l’Italia nell’VIII legislatura.
Nel 2020 si candida alle elezioni regionali in Emilia Romagna e viene nominata vicepresidente e assessore con deleghe regionali al welfare e al Patto per il Clima.
Maggiori Sostenitori
Nazionali: Marco Furfaro, Chiara Braga, Chiara Gribaudo, Marco Sarracino, Alessandro Zan, Flavio Alvernini, Stefania Bonaldi, Beppe Provenzano, Francesco Boccia, Dario Franceschini, Michela De Biase, Andrea Orlando, Nicola Zingaretti, Goffredo Bettini, Laura Boldrini, Roberto Speranza, Matteo Lepore.
Puglia: Lucia Parchitelli, Titti De Simone, Paola Romano, Elvira Tarsitano, Loredana Capone, Debora Ciliento, Paolo Campo, Michele Mazzarano, Adalisa Campanelli, Michele Laforgia, Ludovico Abbaticchio, Enzo Lavarra, Gigia Bucci.
Monopoli: Stefano Carbonara, Antonio Losito, Antonio Bini, Rosa Sardella, Gerardo Gillini, Chiara Fanizzi, Francesco Giancola, Lucrezia Lapietra, Giovanni Del Giglio, Flora Villani, Vincenzo Ruggiero, Vanna Rossani, Achille Bosco, Cecilia Todisco, Antonio Lillo, Franco Spalluto, Clementina Lembo, Lara Latorre.

ASSEMBLEA CIRCOLO PD MONOPOLI 26 GENNAIO 2023




REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL/DELLA SEGRETARIO/A E DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE.
L’Assemblea nazionale costituente per il nuovo PD, riunitasi il 21 gennaio 2023, approva, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto, il seguente Regolamento per le procedure di elezione del/la Segretario/a e dell’Assemblea nazionale.
Articolo 1 (Convocazione del procedimento elettorale)
1. La discussione e il voto degli iscritti sulle piattaforme politico-programmatiche e sulle candidature a Segretario/a nazionale si svolge dal 3 febbraio al 12 febbraio 2023, con l’eccezione delle regioni Lazio e Lombardia, nelle quali tale termine è prorogato al 19 febbraio 2023.
2. Le candidature alla Segreteria nazionale dovranno essere presentate entro il 27 gennaio 2023.
3. La data di svolgimento dell’elezione del/la Segretario/a e dell’Assemblea nazionale attraverso le Primarie è fissata per il giorno 26 febbraio 2023. Si vota dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Articolo 2 (Commissione nazionale, Commissioni regionali e Commissioni provinciali)
1. La Commissione nazionale per il Congresso è composta da un minimo di 15 a un massimo di 29 componenti, ed è eletta dalla Direzione nazionale dell’11 gennaio 2023. Della Commissione possono far parte persone iscritte al Partito Democratico o che prendono parte al processo costituente. La Commissione sarà integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature ammesse, con solo diritto di parola. Alla Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti e senza diritto di voto, la Presidente della Commissione nazionale di Garanzia, i responsabili degli Italiani nel mondo, delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici, o un loro delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione nazionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il/la Segretario/a e per l’Assemblea nazionale.
2. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
3. In ciascuna circoscrizione regionale viene istituita, nel rispetto della parità di genere, una Commissione regionale per il Congresso, composta da un minimo di 11 a un massimo di 15 membri, che sarà integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a Segretario/a nazionale ammesse, con solo diritto di parola. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione regionale, su proposta del Segretario/a regionale, viene eletta dalla Direzione regionale con la maggioranza dei due terzi dei votanti entro il 14 gennaio 2023. Se la Direzione regionale non è in carica, provvede l’Assemblea regionale con la medesima maggioranza. Se la federazione regionale è commissariata provvede il Commissario, sentito l’organismo di supporto da esso costituito. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il/la Segretario/a e per l’Assemblea nazionale.
4. Le Direzioni provinciali o territoriali eleggono, entro il 14 gennaio 2023, su proposta del/della Segretario/a provinciale e con la maggioranza dei due terzi dei votanti, la Commissione provinciale per il Congresso formata, nel rispetto della parità di genere, da 5 a 15 componenti – e in ogni caso da un numero dispari di componenti – e successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a Segretario nazionale ammesse, con solo diritto di parola. Se la Direzione provinciale non è in carica, provvede l’Assemblea provinciale con la medesima maggioranza. Se la Federazione provinciale è commissariata provvede il Commissario sentito l’organismo di supporto da esso costituito. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione provinciale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione provinciale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l’Assemblea nazionale.
5. In caso di mancata elezione, entro il 14 gennaio 2023, di una o più Commissioni regionali, provvede la Commissione nazionale entro il 15 gennaio 2023. 6. In caso di mancata elezione, entro il 14 gennaio 2023, di una o più Commissioni provinciali, provvede la Commissione regionale entro il 15 gennaio 2023 o, in caso di sua inottemperanza, la Commissione nazionale.
Articolo 3 (Presentazione delle candidature a Segretario/a nazionale)
1. Le candidature a Segretario/a nazionale e le relative linee politico-programmatiche vengono depositate presso la Commissione nazionale per il Congresso dalle ore 12.00 del 23 gennaio 2023 le ore 18.00 del 27 gennaio 2023.
2. Le candidature a Segretario nazionale devono essere sottoscritte da almeno il 20% dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra 2.000 (duemila) e 3.000 (tremila), distribuiti in almeno 12 (dodici) regioni e con minimo 60 (sessanta) sottoscrittori per ciascuna regione. A questo fine la Circoscrizione Estero è equiparata ad un’unica regione.
3. La Commissione nazionale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politico programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
4. L’ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio nazionale, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico programmatiche nel corso delle riunioni di Circolo.
Articolo 4 (Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per il voto delle candidature a Segretario/a nazionale)
1. Le assemblee di circolo si svolgono dal 3 febbraio 2023 al 12 febbraio 2023, con l’eccezione delle regioni Lazio e Lombardia, nelle quali tale termine è prorogato al 19 febbraio 2023.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle assemblee di Circolo (territoriale, di ambiente e tematico) tutti gli iscritti al PD ai sensi dell’art. 55 dello Statuto del Partito Democratico, ovvero:
a. gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l’adesione per l’anno 2022, nonché i nuovi iscritti. A tali fini gli iscritti al 2021 possono rinnovare l’iscrizione entro la data di celebrazione del congresso del circolo al quale sono iscritti. Per i nuovi iscritti le procedure di iscrizione dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00;
b. gli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai movimenti civici che con deliberazione dei propri organismi dirigenti aderiscano al processo costituente, i quali dovranno dimostrare l’avvenuto versamento della quota di iscrizione al proprio partito o movimento politico per il 2022, nonché dell’avvenuta iscrizione, entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00, al nuovo Partito Democratico, anche attraverso la sottoscrizione di un impegno formale all’iscrizione all’avvio della campagna di tesseramento 2023.
3. In apertura delle assemblee di Circolo, su proposta del Segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della presidenza un membro della Commissione provinciale per il Congresso, o un suo delegato, che può essere scelto anche fra gli iscritti del Circolo e che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
4. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati, nell’ordine di cui al comma 4 dell’art. 3 del presente Regolamento, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle assemblee di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
6. Le assemblee di Circolo sono aperte alla partecipazione degli elettori del Partito Democratico e agli aderenti al percorso costituente. La Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e agli aderenti che ne facciano richiesta.
7. La convocazione della assemblea deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque, di preferenza dopo le 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
8. È compito della Commissione nazionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle assemblee di Circolo.
Articolo 5 (Compiti della Commissione nazionale)
1. La Commissione nazionale, eletta ai sensi dell’articolo 2 del presente Regolamento, procede entro il 27 gennaio 2023 alla definizione dei delegati all’Assemblea Nazionale spettanti a ciascun collegio, assegnandone il 50% in proporzione alla popolazione residente e il 50% in ragione dei voti ottenuti dal Partito Democratico nelle elezioni politiche del 2022 per la Camera dei deputati.
2. La Commissione nazionale predispone il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nelle assemblee di Circolo. Dà costanti comunicazioni circa gli esiti del voto degli iscritti. Al termine della fase del voto degli iscritti, sulla base dei risultati trasmessi dalle commissioni provinciali e regionali, proclama l’esito definitivo del voto e comunica quali candidati accedono alla seconda fase.
3. La Commissione nazionale promuove l’apertura della seconda fase del procedimento di elezione del Segretario/a nazionale e dell’Assemblea nazionale.
4. La Commissione nazionale nomina, entro il 14 gennaio 2023, un comitato composto da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti che, secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento, promuove e organizza la partecipazione al voto degli italiani all’estero.
Articolo 6 (Elezione del/della Segretario/a e dell’Assemblea nazionale)
1. In attuazione degli articoli 12 e 55 dello Statuto del PD, la Commissione nazionale, entro il 16 gennaio 2023, determina il numero di seggi spettante ad ogni Circoscrizione regionale e la suddivisione dei Collegi e relativi seggi all’interno delle Circoscrizioni regionali.
2. In ciascun Collegio può essere presentata una sola lista collegata a ciascun/a candidato/a alla Segreteria, sottoposta dai candidati segretari o da loro delegati. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi di una Circoscrizione regionale.
3. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale per il Congresso, entro le ore 20:00 del 22 febbraio 2023. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, le Commissioni regionali accertano l’accettazione del collegamento da parte del/della candidato/a alla Segreteria nazionale.
4. Ciascuna Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e la lista di candidati all’Assemblea nazionale, provvede alla stampa delle schede elettorali per ciascun Collegio, che saranno predisposte dalla Commissione nazionale.
5. Ciascuna Commissione provinciale per il Congresso, entro il 5 febbraio 2023, determina il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Entro il 19 febbraio 2023 ciascuna Commissione provinciale per il Congresso provvede a nominare per ogni seggio il Presidente e due scrutatori.
6. I seggi assegnati a ciascun Collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del Collegio / numero dei seggi del Collegio), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di Circoscrizione regionale assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base del quoziente pieno vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti ai Collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di Collegio.
7. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei Collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati e i nomi degli eletti alla Commissione nazionale, proclama eletti i membri dell’Assemblea nazionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.
8. I membri dell’Assemblea nazionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.
9. Ai candidati alla carica di Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è comunque riconosciuta una rappresentanza conforme alle esigenze del pluralismo riconosciute dallo stesso Statuto.
Articolo 7 (Diritto e modalità di voto)
1. Possono partecipare al voto per l’elezione del/della Segretario/a e dell’Assemblea nazionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 4, comma 3 dello Statuto del PD, ovvero “le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.”
2. La Commissione nazionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza dell’elettore, un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare. Il modello di registrazione contiene, altresì, l’esplicito consenso dell’elettore all’uso, da parte del Partito Democratico, dei suoi recapiti.
3. Le operazioni di voto si svolgono presso i seggi ubicati nelle sedi fisiche individuate dalle Commissioni provinciali ai sensi del presente Regolamento, secondo modalità tali da garantire la massima partecipazione e la segretezza del voto.
4. È ammessa la possibilità che le operazioni di voto si svolgano attraverso la piattaforma on line per le seguenti categorie di elettrici/elettori: – persone residenti e/o domiciliate all’estero; – persone impossibilitate a recarsi ai seggi per condizioni di disabilità, malattia o altri impedimenti definiti dalla Commissione nazionale per il Congresso, che autocertifichino tali condizioni; – persone residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto, sulla base di criteri determinati dalla Commissione nazionale per il Congresso.
5. Le elettrici e gli elettori che, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4, intendano esercitare il proprio diritto di voto attraverso la piattaforma on line, sono tenuti a pre-registrarsi entro il 12 febbraio 2023 sull’apposita piattaforma, compilando il modulo con i dati richiesti e fornendo un documento di riconoscimento, ovvero attraverso lo SPID. Il voto sulla piattaforma on line si effettua per i cittadini residenti in Italia con il riconoscimento attraverso lo SPID, e per i residenti e/o domiciliati all’estero attraverso modalità e meccanismi individuati dalla Commissione nazionale per il Congresso che garantiscano analoga certezza dell’identità dei votanti.
6. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola con il tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’Albo delle elettrici e degli elettori.
7. L’elettrice/elettore esprime il suo voto esprimendo la sua preferenza tra i candidati sulla piattaforma online ovvero tracciando un unico segno sulla lista di candidati all’Assemblea nazionale.
Articolo 8 (Proclamazione dei risultati e del Segretario)
1. La Commissione nazionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea nazionale entro sette giorni.
2. L’Assemblea nazionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione nazionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea nazionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione nazionale e approvate dall’Assemblea.
3. Il Presidente dell’Assemblea nazionale proclama eletto alla carica di Segretario/a il/la candidato/a che, sulla base delle comunicazioni della Commissione nazionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea nazionale.
4. Qualora nessun/a candidato/a abbia riportato tale maggioranza assoluta, viene eletto segretario/a il candidato/a che abbia riportato il numero maggiore di voti in termini assoluti.
Articolo 9 (Anagrafe degli iscritti)
1. La Direzione nazionale del Partito Democratico affida alla Commissione nazionale per il Congresso e alla Commissione nazionale di Garanzia la responsabilità di accesso e vigilanza sull’anagrafe degli iscritti e sull’Albo degli elettori.
2. L’Anagrafe certificata di ogni Circolo deve contenere:
a) gli iscritti presenti nelle Anagrafi certificate 2021 e che abbiano già rinnovato la propria adesione al PD per l’anno 2022;
b) gli iscritti presenti nelle Anagrafi certificate 2021 che non hanno ancora rinnovato la propria adesione al PD per l’anno 2022;
c) i nuovi iscritti alle 31 gennaio 2023 alle ore 12:00 d) gli elenchi dei partecipanti al processo nel comune di appartenenza del Circolo di cui all’articolo 55.1.1, lett. b) e c).
3. Le Commissioni provinciali hanno l’onere di acquisire le Anagrafi certificate 2021 degli iscritti al PD e devono altresì acquisire, entro il 31 gennaio 2023, le Anagrafi dei nuovi iscritti, che devono essere controfirmate e trasmesse alla stessa Commissione provinciale dal Segretario di ogni Circolo o da chi ne fa le veci. In casi di andamenti anomali delle iscrizioni on line ovvero delle registrazioni ai sensi dell’art. 7, comma 5, la Commissione nazionale può disporre la verifica delle nuove iscrizioni e delle registrazioni pervenute online, che possono essere sospese qualora venga accertata l’assenza dei requisiti individuali per l’adesione o di mancato rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari relative all’iscrizione o alla registrazione on line.
4. Le Commissioni provinciali hanno il compito di inserire tutte le Anagrafi nella banca dati nazionale, dopo la loro certificazione.
5. Ai fini del calcolo della platea congressuale nazionale, faranno parte soltanto gli iscritti che nell’Anagrafe sono stati inseriti con i seguenti minimi requisiti: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o residenza, e-mail, cellulare. Le Commissioni provinciali per il Congresso, verificata la regolarità della composizione dell’Anagrafe dei nuovi iscritti 2022, le certificano con il voto favorevole dei due terzi dei componenti entro il 31 gennaio 2023. Le Anagrafi così certificate saranno inviate alla Commissione nazionale, unitamente alle Anagrafi certificate 2021.
Ad ogni singolo Circolo sarà inviata l’Anagrafe certificata relativa agli iscritti di propria competenza, ivi compresi gli iscritti online certificati dalla commissione nazionale.
6. La Commissione nazionale per il Congresso ha il compito di acquisire le Anagrafi nominative degli iscritti, avendo cura di garantire ai candidati, su basi paritarie, la possibilità di inviare proprie comunicazioni agli iscritti, tramite la stessa Commissione nazionale, secondo le modalità che saranno stabilite in un’apposita delibera.
7. I Circoli hanno l’obbligo di presentare, all’atto dell’apertura delle Riunioni di circolo, al garante di cui all’art. 4, comma 3 del presente Regolamento, le Anagrafi complete e certificate dei propri iscritti aventi diritto di elettorato attivo.
8. Gli elenchi non sono riproducibili, a pena delle sanzioni previste dallo Statuto, che saranno comminate dalla Commissione di Garanzia territorialmente competente. Restano salve le sanzioni penali, civili ed amministrative previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Articolo 9 (Le garanzie)
1. La Commissione nazionale per il Congresso provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario/a e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. Le Commissioni per il Congresso hanno il compito di garantire che la procedura di elezione alla carica di Segretario e di componente della Assemblea nazionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dal Regolamento, a tutte le mozioni politiche.
3. Lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntato alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell’ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d), del Codice Etico.
Articolo 10 (Contenimento dei costi e mezzi di propaganda)
1. Al fine di contenere i relativi costi, non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o delle liste che li sostengono, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, giornali, riviste o altri organi di stampa e comunicazione.
2. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale e locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze o altri interventi di singoli candidati.
3. È ammessa l’affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative che non superino i 70X100, purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Articolo 11 (Limiti di spesa e rendiconti)
1. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo di 200.000 euro per i candidati alla carica di Segretario/a nazionale.
2. Per spese di campagna elettorale si intendono quelle relative: alla produzione, all’affitto o all’acquisto di materiali e mezzi di propaganda anche online e sulle piattaforme social; alla distribuzione e diffusione di materiali e mezzi di propaganda; all’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche a carattere sociale, culturale e sportivo; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
3. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
4. Le spese per la propaganda elettorale, comprese quelle relative al contributo di sostenitori esterni, ovvero soggetti che a vario titolo sostengono direttamente o indirettamente il candidato, sono computate, ai fini del limite di spesa, tra le spese del candidato. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui al comma successivo e la relativa documentazione deve essere conservata, a cura dell’interessato o di un suo delegato, per almeno tre mesi successivi al giorno di celebrazione delle primarie, al fine dell’effettuazione dei relativi controlli.
5. Entro il 19 marzo 2023 i candidati alla carica di Segretario/a nazionale trasmettono alla Commissione nazionale di Garanzia, personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo al contributo e servizi ricevuti, alle spese sostenute ed agli impegni assunti nel periodo intercorrente dalla presentazione e accettazione della loro candidatura sino al giorno di celebrazione delle primarie.
6. I suddetti rendiconti devono evidenziare anche i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi di importo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
7. È fatto obbligo di pubblicare sul sito del PD e sul proprio sito personale i rendiconti di raccolta fondi e di spesa. Non è consentito raccogliere fondi superiori alla spesa di previsione. Nel caso si verifichino eventuali eccedenze, esse devono essere devolute a un fondo speciale centralizzato, destinato alle iniziative politiche del PD.
Articolo 12 (Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)
1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità delle anagrafi degli iscritti vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall’accadimento oggetto di contestazione, alle Commissioni provinciali per il Congresso territorialmente competenti che decidono, in prima istanza, entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza, vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alla Commissione regionale di Garanzia, che decide entro le successive 24 ore.
2. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall’accadimento oggetto di contestazione, alle Commissioni provinciali per il Congresso territorialmente competenti che decidono, in prima istanza, entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alle Commissioni regionali per il Congresso, che decidono in via definitiva entro le successive 24 ore.
3. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso, sulla ammissione o mancata ammissione di candidature a Segretario nazionale e delle liste o di singoli candidati all’Assemblea nazionale, sulle procedure di voto e scrutinio delle Primarie, vanno rivolte in prima istanza, entro il termine perentorio di 24 ore dall’accadimento oggetto di contestazione, alla Commissione nazionale per il Congresso, che decide nelle successive 48 ore. In seconda istanza vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alla Commissione nazionale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
4. Le segnalazioni e i ricorsi devono essere presentati per iscritto, in modo quanto più possibile circostanziato, con la relativa documentazione allegata, utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore.
5. Restano salve le competenze delle Commissioni di Garanzia territoriali e regionali, e della Commissione nazionale di Garanzia previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia.
Articolo 13 (Norme di salvaguardia)
1. I candidati alla Segreteria e all’Assemblea nazionale si impegnano:
a) a riconoscere i risultati delle Assemblee di Circolo e delle elezioni Primarie, come certificati dalla Commissione nazionale per il Congresso e dalla Commissione nazionale di Garanzia;
b)a deferire all’atto dell’accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia, di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione nazionale per il Congresso interviene con apposite delibere, indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.










