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Assemblea regionale del PD Puglia

Presentata la proposta del nuovo statuto del Pd Puglia. Interventi contro l'Indennità di fine rapporto ai consiglieri regionali. Richieste di chiarimenti sull'art.29 relativo ai rapporti con le liste civiche.

by Stefano Carbonara
25 Luglio 2023
in Politica
1
Assemblea regionale del PD Puglia
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE PD

UNIONE REGIONALE DELLA PUGLIA Via Giuseppe Re David, 17 – 70125 – BARI
Tel. 080-2370634 web: www.pdpuglia.org email: segreteria@pdpuglia.org
Bari, 13.07.2023 Ai componenti:
Assemblea, Direzione, Segreteria, Dipartimenti PD Puglia
– Ai Segretari di Circolo del PD della Puglia
Care, cari,
per Lunedì 24 Luglio 2023, alle ore 16,30 a Trani, presso PALAZZO SAN
GIORGIO (Centro Congressi – Via San Giorgio, 26 in Trani), è convocata
l’Assemblea Regionale PD della Puglia, allargata ai componenti della
Direzione e della Segreteria e dei Dipartimenti, unitamente a tutti i Segretari
dei Circoli PD della Puglia.
All’ordine del giorno:
 Presentazione del nuovo Statuto regionale del PD pugliese (da
approvare in una successiva prossima assemblea);
 Presentazione della Festa dell’Unità Regionale del PD Puglia;
 Presentazione della campagna politica “Estate Militante”.
 Varie ed eventuali.
In attesa di vederci, vi invio cordiali saluti.

Lia Azzarone
Presidente Assemblea Regionale PD Puglia


CONTRO L’INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO PER I CONSIGLIERI REGIONALI

Ad inizio dei lavori è stata presentata la richiesta con un OdG a firma dei delegati dell’Assemblea contro la proposta di legge che vuole reintrodurre l’indennità di fine rapporto (buonuscita da 50.000 a 100.000 euro per ogni anno) a favore dei consiglieri regionali della Puglia con effetto retrodatato dal 2013.
La segretaria nazionale del PD Elly Schlein ha dichiarato anche la sua contrarietà.

IMMAGINI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE PD TENUTA A TRANI IL 24 LUGLIO 2023






ALCUNE RIFLESSIONI DI STEFANO CARBONARA,
DELEGATO DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEL PD.

Riguardano l’art.29 sui Rapporti del PD con Liste e Movimenti Civici del Nuovo Statuto elaborato da una Commissione presieduta da Trisorio Liuzzi e presentata per la discussione nell’Assemblea del 24 luglio 2023 a Trani.

Articolo 29 (Rapporti con Liste e Movimenti Civici).

1. Il PD Puglia riconosce la presenza, nel tessuto sociopolitico regionale, di Movimenti Civici e di formazioni politiche radicate territorialmente e/o collocate stabilmente nell’alveo culturale, politico e riformista di centro sinistra.

Chi stabilisce quali sono i Movimenti Civici radicati territorialmente nell’alveo di centro sinistra ?

2. Il PD Puglia si impegna a mantenere con tali gruppi un rapporto, costante ed attento, di dialogo e di leale cooperazione e collaborazione nell’interesse preminente della Regione Puglia e di coloro che ci vivono.

Che significa mantenere con tali gruppi un rapporto di leale collaborazione nell’interesse preminente della Regione e di coloro che ci vivono ?

3. Il PD Puglia, nelle sue varie articolazioni territoriali, in occasione delle elezioni amministrative (comunali, provinciali e regionali), promuove e concorre nel costruire con tali formazioni, purché le stesse si riconoscono nei valori costituzionali e fondanti del Partito Democratico, alleanze omogenee, stabili, chiaramente identificate e identificabili; eventualmente si rende disponibile ad accogliere nelle proprie liste elettorali, esponenti di tali gruppi, i quali si riconoscano nei principi fondanti del Partito Democratico e si impegnino ad aderirvi.

Come si accerta, in occasione delle elezioni amministrative, che i Movimenti civici e gli esponenti di tali gruppi si riconoscono nei valori del PD ?

4. Nelle competizioni elettorali politiche ed europee, il PD Puglia sollecita tali formazioni, in tutte le sue componenti a aderire al proprio progetto politico-elettorale.

Che significa e in che modo il PD, in occasione delle elezioni politiche ed europee, sollecita tali formazioni civiche  ad aderire al progetto dello stesso PD ?

5. Nei diversi livelli istituzionali (comunali, provinciali, regionali), il PD Puglia incentiva una azione condivisa e comune tra i gruppi consiliari e incoraggia la formazione, laddove possibile, di intergruppi e/o di forme federative.

Che significa e in che modo il PD incentiva e incoraggia la formazione di intergruppi consiliari?

6. Nella vita politica quotidiana ed in occasione delle fasi congressuali e programmatiche, il PD Puglia incoraggia la partecipazione di tali movimenti, anche riconoscendo agli stessi la possibilità di adesione al partito, sia come singoli che come gruppi associati.

Che significa, in occasione dei congressi del PD, riconoscere la partecipazione e l’adesione al PD dei movimenti civici e dei singoli appartenenti ?

ALCUNI DUBBI :
1) Se i movimenti civici ed esponenti degli stessi sostengono alleanze di centro destra nei Comuni e nelle Province potranno essere anche riconosciuti dal PD come alleati ?

2) Gli esponenti dei Movimenti Civici, anche non iscritti al PD, potranno partecipare ai congressi PD ed essere anche eletti nelle varie cariche ?

3) Quali sanzioni sono previste nei confronti di esponenti di questi movimenti civici se non rispettano gli accordi ?


NUOVO STATUTO PD PUGLIA
BOZZA ASSEMBLEA REGIONALE 24 LUGLIO 2023

 

TITOLO I
I principi generali e i soggetti della Democrazia interna
Articolo 1 (Principi generali)
1. Il Partito Democratico – Unione Regionale della Puglia (di seguito PD Puglia) è
costituito dagli iscritti e dalle iscritte, dagli elettori e dalle elettrici del Partito
Democratico e ne valorizza la partecipazione nelle forme e modalità previste dal
presente Statuto.
2. Il PD Puglia si riconosce altresì e fa propri i principi, le regole e i valori enunciati nel
Codice etico, nel Manifesto dei Valori e nello Statuto del Partito Democratico
Nazionale.
3. Il PD Puglia, per mezzo del presente Statuto, stabilisce le condizioni di autonomia
politica, programmatica e finanziaria necessarie all’esercizio delle funzioni di
direzione politica e di elaborazione culturale del Partito nel proprio territorio.
4. Il PD Puglia è un partito antifascista, si riconosce nei valori e nei principi della Carta
Costituzionale della Repubblica Italiana ed in quelli previsti dallo Statuto della
Regione Puglia e rigetta ogni forma di totalitarismo.
5. Il PD Puglia si riconosce nei principi dell’Unità Nazionale, sostenendo politiche a
favore del Mezzogiorno al fine di ridurre il divario economico e sociale presente nella
nazione, rigettando politiche separatiste e promuovendo la collaborazione tra
Governo, Regioni, Città Metropolitane e Comuni.
6. Il PD Puglia si riconosce nei valori e nei principi dell’Unione Europea e promuove
ogni iniziativa volta alla costruzione del progetto federale europeo.
7. Il PD Puglia riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni
politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce
pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni
religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica, riconoscendo la sua
azione politica nel rispetto dei principi della dichiarazione universale dei diritti umani.
8. Il PD Puglia riconosce la centralità della persona e il tratto identitario regionale
dell’accoglienza, della solidarietà e dell’inclusione in una concezione interculturale
delle politiche incentrata sulla cooperazione internazionale e sul dialogo tra i popoli;
in questa visione promuove ogni azione utile a rafforzare e valorizzare le relazioni
umane e i loro rapporti con il territorio e le sue specificità.
9. Il PD Puglia promuove e tutela la dignità del mondo del lavoro in tutte le sue forme,
autonomo, dipendente, privato e pubblico, riconoscendo e rispettando l’autonomia e
il pluralismo delle organizzazioni del lavoro. Riconosce il ruolo e la responsabilità
sociale delle imprese e della cooperazione. Persegue tra le finalità prioritarie della
sua azione politica i diritti dei lavoratori con adeguate forme di tutela dei lavoratori
soprattutto in materia di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro.
10.Il PD Puglia promuove, sostiene e valorizza ogni iniziativa a tutela dell’ambiente, del
paesaggio e della biodiversità, presupposto essenziale per la salvaguardia della
salute dei cittadini e del loro benessere.
11.Il PD Puglia sostiene la lotta alle mafie e combatte la violenza in ogni sua forma,
impegnandosi a sostenere ogni iniziativa utile a contrastare fenomeni corruttivi e
criminali.
12.Il PD Puglia si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità di
genere nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica. Promuove le pari
opportunità, assumendo la differenza di genere come valore fondante di una società
aperta e plurale.
13.Il PD Puglia promuove tutti gli strumenti di partecipazione delle giovani generazioni
alla vita politica del partito, sostenendo il ricambio generazionale nelle istituzioni,
premiando le competenze e la militanza attiva, a partire dalla sua organizzazione
giovanile.
Articolo 2 (Principi della Democrazia interna)
1. II PD Puglia si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità di
genere nella partecipazione politica, assicurando la presenza paritaria di donne e di
uomini in tutti i suoi organismi, nelle candidature per le assemblee elettive e nelle
liste elettorali, garantendo e promuovendo la eguale presenza di donne e di uomini
nelle istituzioni e negli enti e la partecipazione attiva delle donne alla politica.
2. Il PD Puglia riconosce l’importanza dell’impegno e della partecipazione alla vita
politica delle giovani generazioni. Promuove e sostiene, anche finanziariamente, le
iniziative utili al loro massimo coinvolgimento, garantisce la formazione politica e
promuove la presenza di ragazzi e ragazze negli organismi del Partito, nelle liste
elettorali e nelle istituzioni.
3. Il PD Puglia si riconosce e rispetta il pluralismo delle scelte culturali e politiche al suo
interno, come elemento essenziale della sua vita democratica. A tal fine, assicura la
rappresentanza delle minoranze ad ogni livello territoriale con l’adozione di sistemi
proporzionali di elezione analoghi a quelli previsti dallo Statuto del PD Nazionale e
dai Regolamenti Congressuali per la formazione dell’Assemblea Nazionale.
4. Il PD Puglia promuove la trasparenza e il ricambio delle cariche politiche e
istituzionali, secondo le regole Statutarie e del Codice etico. Favorisce la
contendibilità e temporaneità degli incarichi fissando un limite al cumulo e al rinnovo
dei mandati.
5. Il PD Puglia oltre che al rispetto doveroso delle leggi, si impegna a promuovere il
rispetto dei principi sulla democrazia interna, così come esplicitati nel Codice Etico
nazionale del Partito Democratico.
Articolo 3 (Le iscritte, gli iscritti, le elettrici, gli elettori)
1. Il PD Puglia è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini
del presente Statuto vengono identificati due soggetti della vita democratica interna:
le/gli iscritte/i, le/gli elettrici/tori.
2. Per “iscritte/iscritti” s’intendono le persone, cittadine e cittadini italiani, nonché
cittadine e cittadini dell’Unione Europea, residenti, domiciliati o che svolgono attività
lavorativa in Puglia, ovvero cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di permesso
di soggiorno, che si iscrivono al partito, sottoscrivendo il Manifesto dei Valori, il
Codice Etico, lo Statuto Nazionale e Regionale del Partito e accettando di essere
iscritti nell’anagrafe delle iscritte e degli iscritti, oltre che nell’Albo pubblico delle
elettrici e degli elettori.
3. Per “elettrici/elettori” si intendono le persone, cittadine e cittadini italiani, nonché i
cittadine e cittadini della Unione Europea, residenti, domiciliati o che svolgono attività
lavorativa in Puglia, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso
di soggiorno, iscritti e non iscritti al partito, che dichiarino di riconoscersi nella
proposta politico-programmatica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di
essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4. Tutte le elettrici e gli elettori del PD Puglia hanno il diritto di:
a. partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle
principali cariche istituzionali;
b. avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
c. prendere parte a Forum tematici;
d. votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle
altre forme di consultazione;
e. avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
f. prendere parte alle assemblee dei circoli;
g. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si
ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro
attribuiti.
5. Tutti le iscritte e gli iscritti del PD Puglia oltre alle prerogative elencate nel comma 4
hanno inoltre il diritto di:
a. partecipare alla elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee e degli
organismi dirigenti dei livelli inferiori a quello nazionale;
b. essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito a qualsiasi carica
elettiva;
c. votare nei referendum per i soli iscritti;
d. partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua
attuazione;
e. avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
f. essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla
vita del partito;
g. avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti del partito a tutti i
livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte
di tutti gli elettori;
h. sottoscrivere le proposte di candidature a ricoprire incarichi istituzionali.
6. Tutti le elettrici e gli elettori del PD Puglia hanno il dovere di:
a. concorrere alla scelta dell’indirizzo politico e programmatico del partito
attraverso la partecipazione alle diverse sedi e ai diversi momenti di analisi,
discussione e confronto che costituiscono la vita democratica interna anche
attraverso le procedure di elezioni del Segretario Nazionale e dell’Assemblea
nazionale;
b. favorire l’ampliamento del consenso al Partito negli ambiti lavorativi e sociali
in cui operano;
c. sostenere lealmente i candidati del partito alle cariche istituzioni ai vari livelli;
d. aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle Assemblee elettive di cui ne
facciano parte;
e. essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della
registrazione nell’albo.
7. Tutti le iscritte e gli iscritti del PD Puglia oltre alle prerogative elencate nel comma 6
hanno inoltre il dovere di:
a. partecipare attivamente alla vita democratica del Partito;
b. contribuire al finanziamento del Partito attraverso il pagamento delle quote di
adesione, il sostegno alle campagne di sottoscrizione, all’impegno volontario
alle campagne elettorali, alle iniziative e alle feste di Partito;
c. favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione alle
iniziative;
d. rispettare le norme previste nello statuto nazionale e regionale.
8. L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’albo delle elettrici e degli elettori
deve avvenire secondo modalità, anche per via telematica, che garantiscano la
consapevole adesione degli stessi e sono perfezionabili a partire dal compimento del
sedicesimo anno di età. Sono esclusi dall’Anagrafe delle iscritte e degli iscritti, così
come dall’albo delle elettrici e degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti
politici o aderiscono ad altri gruppi all’interno di organi istituzionali elettivi.
9. Le elettrici e gli elettori contribuiscono al finanziamento al Partito attraverso il
sostegno alle campagne di sottoscrizione, all’impegno volontario alle campagne
elettorali, alle iniziative e alle feste di Partito.
10.Le persone fisiche registrate nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori che,
in occasione di elezioni amministrative, al termine delle procedure per la selezione
delle candidature, si siano candidate in liste alternative al PD, o comunque non
autorizzate dal PD, vengono escluse e non sono più registrabili, per l’anno in corso
e per quello successivo, nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori e delle
elettrici del PD.
TITOLO II
La Struttura e gli Organi del partito
Articolo 4 (Articolazione territoriale)
1. Il PD Puglia è organizzato su base territoriale regionale, provinciale, comunale e si
ispira nel suo funzionamento al principio di sussidiarietà, adeguatezza e
appropriatezza.
2. Le articolazioni territoriali sono: l’Unione Regionale, le Federazioni Provinciali, le
Unioni cittadine, i Circoli, e gli Intercircoli (come ai sensi dell’art. 5 com.1 del presente
Statuto), cui è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e
finanziaria in tutte le materie non riservate agli organi regionali.
3. Ove vengano previste nuove forme di organizzazione, l’assemblea Regionale
provvederà ad approvare apposito regolamento che ne stabilisca e determini le forme
di organizzazione e partecipazione del Partito. A queste sono riconosciute autonomie
politiche, programmatiche, organizzative e finanziarie nelle materie non riservate agli
organi regionali
4. Le Assemblee Provinciali, su proposta dei Circoli territoriali interessati, possono
costituire Coordinamenti di Area.
5. Gli organismi regionali e provinciali intervengono negli ambiti di competenza riservati
ai livelli provinciali e comunali, nella misura in cui gli effetti dell’azione di questi ultimi
possono pregiudicare i valori fondamentali del Partito. In tali casi la direzione
regionale o la direzione provinciale di riferimento può annullare la deliberazione degli
organismi provinciali o comunali con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Articolo 5 (I Circoli)
1. I circoli attraverso accordi programmatici possono istituire Intercircoli, così come ai
sensi dell’art.5 del presente statuto. Essi si distinguono in Circoli territoriali legati alla
residenza, in Circoli di ambiente legati al luogo di lavoro e/o di studio.
2. In ciascuna porzione di territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio
è possibile costituire un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un
circolo territoriale e ad un circolo d’ambiente, fermo restando il diritto di partecipare
alla vita politica interna di entrambi, l’iscritto deve indicare, alla Commissione di
Garanzia Provinciale, presso quale dei due circoli intende esercitare gli altri propri
diritti ai sensi del presente statuto.
3. Per porzione di territorio di cui al comma 2, si intende:
a) Il singolo Comune;
b) Un raggruppamento di Comuni nel caso in cui in ciascuno di essi non venga
costituito un circolo territoriale;
c) Il Municipio, nei Comuni nei quali è previsto il decentramento amministrativo.
4. L’assemblea di un circolo territoriale con i 2/3 dei voti dei componenti, validamente
espressi, può chiedere all’ Assemblea provinciale la costituzione nel proprio territorio
di altro circolo territoriale, definendo i limiti di competenza territoriali dei diversi circoli,
la denominazione e le opportunità politiche di tale scelta. La Federazione Provinciale
competente dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla predetta richiesta ai sensi del
comma 5.
5. L’articolazione dei Circoli territoriali deve tendere alla massima capillarità.
L’Assemblea Provinciale – con voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti dei componenti
validamente espressi – approva la costituzione dei Circoli Territoriali e di Ambiente
che insistono sul territorio di propria competenza.
6. I circoli possono stabilire rapporti di collaborazione con i forum tematici al fine di
arricchire le reciproche esperienze, condividere programmi di lavoro o campagne
tematiche.
7. I circoli di ambiente hanno gli stessi organismi dirigenti dei circoli territoriali, di cui al
successivo articolo 6.
8. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
Articolo 6 (Organi del Circolo)
1. Sono organi del Circolo: l’Assemblea delle iscritte e degli iscritti, il Coordinatore (detto
anche Segretario) e il Coordinamento di circolo (detto anche Direttivo).
2. L’Assemblea delle iscritte e degli iscritti, inseriti nell’anagrafe degli iscritti, così come
validata dal competente organo, è il luogo di elezione del coordinamento e del
coordinatore del circolo. L’assemblea, nella sua prima riunione, può eleggere il
Presidente a maggioranza assoluta. É il luogo di confronto e di indirizzo politico, dove
ci si confronta su candidature e incarichi istituzionali del partito, nonché sull’indirizzo
politico in occasione di referendum, conferenze programmatiche e convenzioni.
L’Assemblea viene convocata dal segretario o dal suo presidente, se eletto, almeno
2 volte l’anno, o quando un terzo dell’assemblea ne faccia richiesta.
3. Il coordinamento è l’organo di attuazione degli indirizzi politici dell’assemblea degli
iscritti, ed è composto da membri elettivi e da membri per funzione. Viene eletto dagli
iscritti, a scrutinio segreto unitamente all’elezione del coordinatore, in base al
regolamento congressuale vigente. Il numero dei membri del coordinamento è pari a
1/10 dei membri della Assemblea, e comunque in numero non inferiore a 5 e non
superiore a 30. Sono invitati permanenti alle riunioni del coordinamento tutti gli iscritti
aventi cariche istituzionali e i membri dell’organo esecutivo di cui al comma 6, non
eletti nel coordinamento stesso, che vi partecipano senza diritto di voto. È altresì
invitato permanente il segretario dei GD del circolo.
4. Il mandato di coordinatore del circolo ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile
una sola volta, e comunque per un massimo di otto anni.
5. Il coordinamento, su proposta del coordinatore elegge al suo interno il Tesoriere che
cura l’amministrazione del circolo, lo rappresenta nei confronti di terzi per tutti gli atti
inerenti alla propria funzione e collabora con i tesorieri del partito ad ogni livello. Il
tesoriere entro il 30 aprile di ogni anno deve presentare il conto economico
consuntivo, che viene approvato dal coordinamento e ratificato dall’Assemblea del
circolo.
6. Il Coordinatore di circolo nomina e comunica al coordinamento la composizione di un
organo esecutivo che lo coadiuvi nello svolgere le proprie funzioni.
7. L’Assemblea può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei confronti del
coordinatore. La mozione di sfiducia al coordinatore deve essere presentata da
almeno un terzo dei componenti dell’assemblea. La mozione deve essere approvata
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti. In tal caso, si
procede secondo le modalità stabilite dell’art. 20 del presente Statuto.
8. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Coordinamento del
Circolo, l’Assemblea viene convocata entro 30 giorni per eleggere i nuovi membri, su
proposta del Coordinatore, per la durata rimanente dell’organismo.
9. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti del
Coordinamento del Circolo, l’organismo decade interamente unitamente al
Coordinatore del Circolo e, in tal caso, si procede secondo le modalità stabilite
dell’art. 20 del presente Statuto.
Articolo 7 (Organizzazione territoriale nei Comuni in cui sono previsti più
Circoli Territoriali)
1. Nei Comuni ove siano costituiti più Circoli territoriali, si costituisce l’Unione
Comunale.
2. L’Unione Comunale rappresenta la politica del partito nel proprio ambito cittadino ed
è costituito dai circoli territoriali e di ambiente presenti sul territorio di proprio
competenza.
3. Gli organismi dell’Unione Comunale sono: l’Assemblea Comunale, la Direzione
Comunale, il Segretario Comunale.
4. L’Assemblea Comunale è composta da membri elettivi e da membri per funzione.
5. La componente elettiva dell’assemblea è eletta dagli iscritti durante la fase
congressuale secondo le modalità indicate nel regolamento congressuale vigente.
6. L’Assemblea Comunale durante la seduta di insediamento elegge a scrutinio segreto
e a maggioranza semplice il suo Presidente.
7. Il Presidente dell’Assemblea Comunale convoca l’Assemblea stabilendone l’Ordine
del Giorno d’intesa con il Segretario Comunale, e ne dirige i lavori. Il Presidente deve
convocare l’Assemblea almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni qualvolta
ne fa richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
8. L’Assemblea Comunale elegge al proprio interno, tra tutti i componenti elettivi e per
funzione, la Direzione Comunale.
9. La Direzione Comunale è presieduta dal Segretario Comunale ed è composta da un
numero di membri elettivi non superiore al 30% dei componenti la Assemblea
Comunale. Per l’elezione della Direzione Comunale l’elettorato attivo è riservato ai
membri dell’Assemblea Comunale con diritto di voto. Le modalità di elezione e il
numero dei membri della Direzione Comunale è stabilita dall’apposito Regolamento
Congressuale.
10.Sono membri della Direzione Comunale senza diritto di voto, se iscritti ad un circolo
territoriale afferente all’Unione Comunale: il Sindaco, il Presidente della Provincia, i
Consiglieri e gli Assessori Comunali, Provinciali e Regionali, i Parlamentari, nonché
i Presidenti dei Municipi ed il Segretario Comunale dei GD.
11.La Direzione Comunale è l’organo di indirizzo politico dell’Unione Comunale. Essa,
ai sensi del proprio regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza
dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni,
ordini del giorno, risoluzioni politiche.
12.L’esecutivo dell’Unione Comunale è nominato dal Segretario Comunale, tenendo
conto del pluralismo interno e di un’adeguata rappresentanza del territorio. È
composto da un numero di membri non superiore alle 12 unità, modificabile
dall’Assemblea Cittadina. L’esecutivo coadiuva il segretario nella gestione operativa
e politica del partito. All’interno dell’esecutivo il Segretario può individuare uno o due
Vicesegretari che svolgono le funzioni delegate dal segretario. I membri
dell’esecutivo, non eletti nella Direzione, sono invitati permanenti alla Direzione
stessa e vi partecipano senza diritto di voto.
13.La Commissione di Garanzia è eletta tra i membri dell’Assemblea Comunale nel
corso della riunione di insediamento ed è composta da un numero non inferiore a 3
e non superiore a 9. La Commissione di Garanzia elegge al suo interno un presidente
e, eventualmente, un ufficio di presidenza.
14.Per le attribuzioni della Commissione di Garanzia, la sua durata in carica, i requisiti
di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa
riferimento agli allo Statuto Nazionale del Partito.
15.Su proposta del Segretario Comunale l’Assemblea Comunale elegge, a maggioranza
dei voti validi, il Tesoriere dell’Unione Comunale a cui compete la responsabilità delle
attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito. Il Tesoriere svolge tale
funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone
l’equilibrio finanziario. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto
solo per un mandato.
16.Se il Segretario Comunale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato,
l’Assemblea Comunale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del
mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato della stessa. Se il Segretario
Comunale si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dalla
Assemblea Comunale, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte
restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine il
Presidente convoca l’assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla
presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata
dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede secondo le modalità stabilite
dell’art. 20 del presente Statuto.
17.L’Assemblea Comunale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei
confronti del Segretario Comunale. La mozione di sfiducia al Segretario deve essere
presentata da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea. La mozione deve
essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.
In tal caso, si procede secondo le modalità stabilite dell’art. 20 del presente Statuto.
18.In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti della Direzione Comunale,
l’Assemblea Comunale viene convocata entro 30 giorni per eleggere i nuovi membri,
su proposta del Segretario Comunale, per la durata rimanente dell’organismo.
19.In caso di dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti della
Direzione Comunale l’organismo decade interamente unitamente al Segretario
Comunale e si procede secondo le modalità stabilite dell’art. 20 del presente Statuto.
Articolo 8 (Strutture provinciali)
1. Il PD Puglia si articola nelle seguenti strutture provinciali:
• La Federazione dell’area metropolitana di Bari cui afferiscono i Comuni
dell’area metropolitana di Bari;
• L’Unione provinciale della BAT (Barletta-Andria-Trani) cui afferiscono i
Comuni della Provincia denominata “BAT”;
• La Federazione provinciale di Foggia cui afferiscono i Comuni della Provincia
di Foggia;
• La Federazione provinciale di Brindisi cui afferiscono i Comuni della Provincia
di Brindisi;
• La Federazione provinciale di Lecce cui afferiscono i Comuni della Provincia
di Lecce;
• La Federazione provinciale di Taranto cui afferiscono i Comuni della Provincia
di Taranto.
2. Sono organi della struttura provinciale: il Segretario Provinciale, la Segreteria
Provinciale, l’Assemblea Provinciale, la Direzione Provinciale, la Commissione di
Garanzia Provinciale, il Tesoriere Provinciale.
3. Il mandato di Segretario Provinciale ha una durata di quattro anni ed è rieleggibile
una sola volta, e comunque per un massimo di otto anni.
4. Il Segretario Provinciale rappresenta il partito a livello provinciale e ne esprime
l’indirizzo politico.
5. La Segreteria della Federazione Provinciale è nominata dal segretario, tenendo
conto del pluralismo interno e di un’adeguata rappresentanza del territorio. È
composta da un numero di membri non superiore a 15. La Segreteria coadiuva il
segretario nella gestione operativa e politica del partito. All’interno della segreteria il
Segretario può individuare uno o due Vicesegretari che svolgono le funzioni delegate
dal segretario. I membri della Segreteria Provinciale non eletti nella direzione sono
invitati permanenti alla Direzione stessa, senza diritto di voto.
6. L’Assemblea Provinciale stabilisce gli indirizzi generali dell’attività politica del partito
nell’ambito del territorio provinciale.
7. L’Assemblea Provinciale è composta da membri elettivi e da membri per funzione.
8. Sono membri della Assemblea Provinciale senza diritto di voto i Sindaci, il Presidente
della Provincia, i Consiglieri e gli Assessori Provinciali e Regionali, i Parlamentari, il
Segretario Provinciale dei GD.
9. La componente elettiva dell’Assemblea è eletta dagli iscritti durante la fase
congressuale secondo le modalità indicate nel regolamento congressuale vigente.
10.L’Assemblea Provinciale durante la seduta di insediamento elegge a scrutinio
segreto e a maggioranza semplice il Presidente dell’Assemblea Provinciale.
11.Il Presidente dell’Assemblea Provinciale convoca l’Assemblea stabilendone l’Ordine
del Giorno d’intesa con il Segretario Provinciale, e ne dirige i lavori. Il Presidente deve
convocare l’Assemblea almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni qualvolta
ne fa richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
12.L’Assemblea Provinciale elegge la Direzione Provinciale su proposta del Segretario
Provinciale, rispettando la pluralità interna delle posizioni politiche secondo l’ultimo
congresso provinciale svolto.
13.La Direzione Provinciale è composta da un numero di membri non superiore al 30%
dei componenti l’Assemblea Provinciale. Per l’elezione della Direzione Provinciale
l’elettorato attivo è riservato ai membri dell’Assemblea Provinciale con diritto di voto.
14.Fanno parte di diritto, per funzione, della Direzione Provinciale il Segretario
Provinciale e il Tesoriere Provinciale. Sono invitati permanenti senza diritto di voto i
Sindaci, il Presidente della Provincia, gli Assessori e i Consiglieri Provinciali e
Regionali, i Parlamentari, nonché i componenti della Direzione e della Segreteria
Regionale del Partito e il Segretario Provinciale dei GD.
15.La Direzione Provinciale è l’organo di indirizzo politico della Federazione Provinciale.
Essa, ai sensi del proprio regolamento approvato con il voto favorevole della
maggioranza dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il
voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche.
16.Le riunioni della Direzione possono essere aperte al pubblico.
17.La Commissione di Garanzia è eletta tra i membri dell’Assemblea Provinciale nel
corso della riunione di insediamento ed è composto da un numero non inferiore a 3
e non superiore a 9. Il collegio di garanzia elegge al suo interno un presidente ed,
eventualmente, un ufficio di presidenza.
18.Per le attribuzioni della Commissione di Garanzia, la sua durata in carica, i requisiti
di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa
riferimento allo Statuto Nazionale del Partito.
19.Su proposta del Segretario l’Assemblea elegge, a maggioranza dei voti validi, il
Tesoriere della Federazione Provinciale a cui compete la responsabilità delle attività
amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito. Il Tesoriere svolge tale funzione
nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio
finanziario. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un
mandato.
20.Se il Segretario Provinciale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato,
l’Assemblea Provinciale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del
mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato della stessa a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Se il Segretario Provinciale si dimette per un dissenso
motivato verso deliberazioni approvate dalla Assemblea Provinciale, l’Assemblea
può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la
maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine il Presidente convoca
l’Assemblea Provinciale per una data non successiva a trenta giorni dalla
presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata
dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede secondo le modalità stabilite
dell’art. 21 del presente Statuto.
21.L’Assemblea Provinciale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei
confronti del Segretario Provinciale. La mozione di sfiducia al Segretario deve essere
presentata da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea. La mozione deve
essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.
In tal caso, si procede secondo le modalità stabilite dell’art. 20 del presente Statuto.
22.In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti della Direzione
Provinciale, l’Assemblea Provinciale viene convocata entro 60 giorni per eleggere i
nuovi membri, su proposta del Segretario Provinciale, per la durata rimanente
dell’organismo.
23.In caso di dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti della
Direzione Provinciale l’organismo decade interamente unitamente al Segretario
Provinciale e si procede secondo le modalità stabilite dell’art. 20 del presente Statuto.
24.L’Assemblea Provinciale, su proposta del Segretario, può istituire la Conferenza
Provinciale dei Coordinatori di Circolo.
Articolo 9 (L’Unione Regionale)
1. Il PD Puglia è una struttura costituita dalle sei Federazioni provinciali di cui all’art. 8,
co. 1.
2. Il PD Puglia, dispone dell’uso del simbolo per le elezioni regionali, provinciali e
comunali. Il Segretario Regionale con apposito atto, delega il Segretario Provinciale,
il Segretario Comunale o il Coordinatore del Circolo territoriale per l’uso del simbolo
nelle elezioni provinciali e comunali di rispettiva competenza.
3. Il PD Puglia rappresenta l’unitarietà della politica del partito nella regione Puglia e nel
rapporto con il livello nazionale, elabora l’indirizzo politico e programmatico del
partito.
4. Sono organi del partito a livello regionale: il Segretario Regionale, l’Assemblea
Regionale, la Direzione Regionale, la Commissione Regionale di Garanzia, il
Tesoriere Regionale.
Articolo 10 (Il Segretario Regionale)
1. Il Segretario Regionale rappresenta il Partito e ne esprime l’indirizzo politico. Il
mandato del Segretario Regionale dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola
volta e comunque per un massimo di otto anni.
2. Il Segretario Regionale viene eletto dagli iscritti sulla base di una piattaforma politicoprogrammatica e secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale.
3. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti
nella relativa anagrafe alla data prevista nel Regolamento congressuale nel quale
viene deliberata la convocazione delle elezioni.
4. Se il Segretario Regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato,
l’Assemblea Regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del
mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato della stessa a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Se il Segretario Regionale si dimette per un dissenso
motivato verso deliberazioni approvate dalla Assemblea Regionale, l’Assemblea può
eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza
assoluta dei componenti. A questo fine il Presidente convoca l’Assemblea per una
data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in
cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti,
si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea, nel rispetto delle
norme statutarie nazionali.
5. L’Assemblea Regionale può approvare con una motivata mozione la sfiducia nei
confronti del Segretario Regionale. La mozione di sfiducia al Segretario deve essere
presentata da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea. La mozione deve
essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.
In tal caso, si procede secondo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo,
nel rispetto delle norme statutarie nazionali.
Articolo 11 (Presidenza dell’Assemblea Regionale)
1. Il Segretario Regionale, all’atto della sua proclamazione, propone all’Assemblea
Regionale, l’elezione – per voto palese a maggioranza dei voti validi – del Presidente
dell’Assemblea Regionale, ed eventualmente l’elezione di un Vice Presidente. Il Vice
Presidente assiste il Presidente nella sua funzione o lo sostituisce in caso di
impedimento.
Articolo 12 (I Vice Segretari Regionali)
1. Il Segretario Regionale può nominare uno o due Vice Segretari Regionali.
2. I Vice Segretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
3. Nel caso di due Vice Segretari, andrà sempre rispettata la parità di genere.
Articolo 13 (L’Assemblea Regionale)
1. L’Assemblea Regionale ha competenza in materia di indirizzo politico regionale del
Partito, nonché di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da
parte dei coordinamenti territoriali. Assume gli indirizzi sulla politica del partito
attraverso voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, riunioni plenarie mediante
commissioni permanenti o temporanee, ovvero in caso di necessità e di urgenza,
attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base dei quesiti individuati
dal Presidente dell’Assemblea o della Direzione Regionale.
2. Le modalità sul funzionamento, sul criterio con cui si definiscono l’elezione ed il
numero dei componenti dell’Assemblea Regionale sono stabilite dall’apposito
Regolamento approvato dall’Assemblea Regionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Sono membri di diritto, senza diritto di voto, dell’Assemblea Regionale, i Sindaci dei
Comuni Capoluogo di Provincia, i Presidenti di Provincia, gli Assessori e i Consiglieri
Regionali, i Parlamentari, i componenti dell’Assemblea Nazionale, il Segretario
Regionale dei GD, i componenti della Commissione di Garanzia Regionale ed i
componenti della Commissione Regionale per il Congresso.
4. La componente elettiva dell’Assemblea Regionale è eletta dagli iscritti durante la fase
congressuale secondo le modalità indicate nel regolamento congressuale vigente.
5. L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell’Assemblea, su specifico
Ordine del Giorno, ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi, e in via
straordinaria se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.
6. L’Assemblea Regionale approva il Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni
Comunali, delle Federazioni Provinciali, i Regolamenti per il l’elezione degli organismi
dirigenti regionali, previo parere positivo obbligatorio della Commissione Regionale
di Garanzia, nonché tutti i regolamenti ad essa demandati dal presente Statuto e, su
proposta del Segretario Regionale uscente, elegge i componenti della Commissione
Regionale Congressuale secondo quanto stabilito dal Regolamento Congressuale
vigente.
Articolo 14 (La Direzione Regionale)
1. La Direzione Regionale è l’organo di esecuzione degli indirizzi politici deliberati
dall’assemblea regionale.
2. È presieduta dal Segretario Regionale che la convoca, su specifico Ordine del
Giorno, almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria deve essere convocata
dal Segretario se lo richiedono almeno un quinto dei suoi componenti.
3. La Direzione Regionale assume le proprie determinazioni attraverso il voto su
mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo
attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario Regionale e alla Segreteria
Regionale.
4. Le modalità sull’esercizio delle funzioni, sul criterio con cui si definiscono l’elezione o
la nomina ed il numero dei componenti della Direzione Regionale sono stabilite dal
Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti dell’Assemblea Regionale.
5. La Direzione Regionale è composta da un numero di membri eletti non superiore al
30% dei membri eletti in Assemblea regionale, oltreché dal segretario regionale
6. Fanno parte di diritto, per funzione, della Direzione Regionale: il Segretario
Regionale, i Vice Segretari Regionali, il Presidente dell’Assemblea Regionale e
l’eventuale Ufficio di Presidenza, il Tesoriere Regionale e i componenti della
Segreteria Regionale incluso il Segretario Regionale dei GD. Sono invitati
permanenti senza diritto di voto: i Segretari Provinciali, i componenti della
Commissione di Garanzia Regionale, i Sindaci delle Città Capoluogo di Provincia, i
Presidenti di Provincia, gli Assessori e i Consiglieri Regionali, i Parlamentari, nonché
i Segretari Provinciali dei GD.
7. L’Assemblea Regionale, prima di procedere all’elezione della Direzione Regionale,
determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal
Partito a livello regionale e locale nella legislatura in corso. Il Segretario Regionale
può chiamare a farne parte, con diritto di voto, fino a dieci personalità del mondo della
cultura, del lavoro, dell’associazionismo, delle imprese. La Direzione Regionale può
dar vita a suoi organi interni per sviluppare la propria attività.
8. La Direzione Regionale è eletta dall’Assemblea Regionale su proposta del Segretario
Regionale, rispettando la pluralità interna delle posizioni politiche secondo l’ultimo
congresso regionale svolto.
9. Le riunioni della Direzione possono essere aperte al pubblico.
10.In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti della Direzione Regionale,
l’Assemblea Regionale nella prima convocazione utile deve eleggere i nuovi membri,
su proposta del Segretario Regionale, per la durata rimanente dell’organismo.
11.In caso di dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti della
Direzione Regionale l’organismo decade interamente unitamente al Segretario
Regionale e, in tal caso, si procede secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo
11, nel rispetto delle norme statutarie nazionali.
Articolo 15 (La Segreteria Regionale)
1. La Segreteria Regionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario
Regionale ed ha funzioni esecutive. È composta da non più di 20 membri indicati dal
Segretario Regionale, che ne dà comunicazione alla Direzione Regionale convocata
con specifico ordine del giorno.
2. La Segreteria Regionale è convocata dal Segretario Regionale, il quale riferisce alla
Direzione Regionale le decisioni assunte.
3. Fanno parte della Segreteria Regionale i Vice Segretari Regionali, il Tesoriere
Regionale e il Segretario Regionale dei GD. Sono invitati permanenti il Presidente
dell’Assemblea Regionale e il Presidente della Commissione di Garanzia Regionale.
4. Il Segretario Regionale, d’intesa con la Segreteria, può assegnare incarichi di lavoro
su temi specifici anche a personalità esterne della Segreteria in specifici Dipartimenti.
5. Il Segretario Regionale può invitare alle riunioni della Segreteria Regionale i Segretari
Provinciali quando gli argomenti in discussione prefigurano il diretto coinvolgimento
delle Federazioni Provinciali, nonché gli Assessori e i Consiglieri Regionali, i
Parlamentari o altri membri di organismi provinciali che ritenga opportuno.
Articolo 16 (La Conferenza dei Coordinatori di Circolo e dei Segretari
Comunali)
1. La Conferenza dei Coordinatori di Circolo e dei Segretari Comunali è un organo
di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative. È presieduta
e convocata dal Segretario Regionale, che ne decide l’Ordine del Giorno.
2. La Conferenza dei Coordinatori di Circolo e delle Unioni Comunali può essere
convocata su richiesta di un quinto dei Coordinatori di Circolo, i quali decidono il
relativo ordine del giorno.
3. La Conferenza dei Coordinatori di Circolo e delle Unioni Comunali deve essere
convocata almeno una volta l’anno.
Articolo 17 (La Conferenza delle Amministratrici e degli Amministratori, delle
Elette e degli Eletti)
1. La Conferenza delle Amministratrici e degli Amministratori, delle Elette e degli Eletti
è un organo consultivo. E’ convocato dal Segretario Regionale almeno una volta ogni
sei mesi, ed è il luogo del confronto e della condivisione delle iniziative istituzionali
che il Partito Democratico assume ad ogni livello.
Articolo 18 (Il Tesoriere Regionale e il Comitato di Tesoreria)
1. Il Tesoriere Regionale è eletto, su proposta del Segretario Regionale, fra persone
che presentino i requisiti di onorabilità e di professionalità, dall’Assemblea
Regionale, a maggioranza dei voti validamente espressi. Il suo mandato è di
quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. Il Tesoriere Regionale cura le attività economiche, patrimoniali e amministrative del
PD Puglia. Esso svolge tali funzioni nel rispetto del principio di economicità della
gestione, assicurando l’equilibrio finanziario dell’organizzazione amministrativa del
Partito.
3. Il Tesoriere Regionale ha la rappresentanza legale attiva e passiva del PD Puglia.
4. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il
Segretario Regionale nomina un nuovo Tesoriere Regionale che rimane in carica
fino alla successiva Assemblea Regionale, la quale deve essere convocata nel più
breve tempo possibile, per provvedere alla nomina del nuovo Tesoriere secondo il
comma 1 del presente articolo.
5. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni
di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e
alla allocazione delle risorse finanziarie.
6. Il Comitato di Tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello
preventivo e autorizza il Tesoriere a sottoporli alla Direzione Regionale per
l’approvazione. Il Comitato può intraprendere iniziative per il finanziamento al
partito e per coordinare i comportamenti dei vari comitati di tesoreria territoriali.
7. Il Comitato di Tesoreria è composto da cinque membri. Il Tesoriere ne è membro
di diritto e lo presiede. Gli altri quattro componenti sono eletti a maggioranza dei
voti validamente espressi dalla Direzione Regionale, su proposta del Segretario
Regionale, fra persone che presentino i requisiti di onorabilità e di professionalità,
nella prima seduta successiva alla elezione del Tesoriere Regionale.
8. I componenti del Comitato di Tesoreria durano in carica quattro anni e possono
essere rieletti soltanto per un mandato.
Articolo 19 (La Commissione di Garanzia Regionale)
1. La Commissione di Garanzia Regionale è eletta dall’Assemblea Regionale nel corso
della riunione di insediamento ed è composta da un numero non inferiore a 3 e non
superiore a 11. La Commissione di Garanzia Regionale elegge al suo interno un
Presidente.
2. Per le attribuzioni alla Commissione di Garanzia Regionale, la sua durata in carica, i
requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi
si fa riferimento allo Statuto Nazionale e all’apposito regolamento nazionale delle
Commissioni.
Art. 20 (Poteri sostitutivi)
1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di
necessità o di grave danno al partito conseguente a ripetute violazioni statutarie o di
gravi ripetute omissioni, o a seguito di dimissioni del Segretario (di circolo, comunale
o provinciale) o della maggioranza del Direttivo (di circolo, comunale o provinciale),
ovvero a seguito della approvazione di mozioni di sfiducia nei confronti del Segretario
(di circolo, comunale o provinciale), il Segretario Regionale può intervenire nei
confronti delle strutture di circolo e delle Unioni Comunali adottando, sentita la
Commissione Regionale di Garanzia e il Segretario di Federazione territorialmente
competente (qualora in carica), i provvedimenti di commissariamento, sospensione
o di revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia
organi esecutivi, e possono includere l’eventuale nomina di un organo commissariale
determinandone le prerogative.
2. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati dalla
Direzione Regionale entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento. Entro un anno
dall’adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari,
in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di
rinnovo dell’organo, in caso di revoca.
3. Qualora la richiesta di intervento del Segretario Regionale ai sensi del primo comma
sia formulata dal Segretario di Federazione territorialmente competente ovvero dal
40% dei membri della relativa Assemblea Provinciale, il Segretario Regionale deve
esprimersi entro i successivi 60 giorni.
4. Sono incompatibili con la carica di Commissario gli iscritti del livello territoriale da
commissariare.
Art. 21 (Decadenza dagli organismi elettivi)
1. È motivo di decadenza dall’organismo di appartenenza, (circolo, comunale,
provinciale e regionale), la mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3
riunioni consecutive.
2. Il Segretario territorialmente competente proporrà un nuovo iscritto a ricoprire il posto
vacante nel corrispettivo organismo, da sottoporre ad approvazione da parte
dell’Assemblea territoriale competente, con votazione favorevole della maggioranza
dei presenti.
Articolo 22 (L’Organizzazione Giovanile “Giovani Democratici”)
1. Il PD Puglia riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei
giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove
generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata
di tutte le generazioni nella vita istituzionale della Puglia.
2. I Giovani Democratici rappresentano il soggetto politico nel quale si organizzano i
giovani del Partito Democratico con riconosciuta autonomia organizzativa, di
proposta e di iniziativa politica, in linea con le disposizioni dello Statuto nazionale.
3. Il PD Puglia collabora con l’organizzazione giovanile “Giovani Democratici”
contribuendo alla costruzione di circoli territoriali in ogni realtà.
4. L’organizzazione giovanile dei GD concorre ai processi decisionali e di elaborazione
politica del Partito. Il Segretario dei Giovani Democratici, per ciascun livello territoriale
corrispondente, è membro di diritto degli organi Esecutivi, delle
Direzioni/Coordinamenti e delle Assemblee.
5. Il PD Puglia si impegna a promuovere, nell’ambito delle consultazioni elettorali del
partito, una rappresentanza dei Giovani Democratici all’interno delle liste.
6. Il PD Puglia garantisce gli spazi fisici, gli strumenti materiali e le risorse finanziarie
per le attività dell’organizzazione giovanile. I Giovani Democratici possono,
nell’ambito del proprio Statuto nazionale, portare avanti forme di autofinanziamento
e dotarsi di un proprio autonomo bilancio. Possono aderire alla organizzazione
giovanile tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 29 anni di età.
7. L’iscrizione ai Giovani Democratici comporta l’automatica iscrizione al partito nel
circolo territoriale di residenza, salvo esplicita indicazione contraria all’atto del
tesseramento. È garantita la possibilità di adesione all’organizzazione giovanile
presso tutti i circoli del Partito Democratico.
8. I Giovani Democratici hanno il diritto/dovere di rappresentare il Partito Democratico
nelle Scuole e nelle Università, direttamente e/o tramite proprie associazioni
studentesche di riferimento. Il Partito Democratico ha il dovere di sostenere le
associazioni studentesche di riferimento dei Giovani Democratici.
Articolo 23 (La Conferenza delle Donne Democratiche di Puglia)
1. La Conferenza delle Donne Democratiche della Puglia è il luogo di incontro e
confronto di tutte le iscritte e le elettrici del PD, nonché di tutti gli iscritti e gli elettori
che vogliano parteciparvi, come luogo di elaborazione delle politiche di genere, di
promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione
politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne
su temi specifici.
2. Fanno altresì parte della Conferenza delle Donne Democratiche, tutte le donne elette
nell’Assemblea Regionale, le quali ne costituiscono la base di partenza per estendere
alle iscritte ed elettrici, nonché iscritti ed elettori la partecipazione alla Conferenza
stessa.
3. La conferenza si riunisce, su convocazione della Portavoce o Coordinatrice con
specifico Ordine del Giorno, almeno una volta ogni sei mesi e concorre a determinare
i temi dell’agenda politica e del programma del PD Puglia, nonché alla formazione
degli organismi dirigenti e delle rappresentanze istituzionali.
4. La Conferenza elegge ogni quattro anni, con votazione a scrutinio segreto, la
Portavoce o Coordinatrice che entra a far parte per funzione della Direzione
Regionale e nella Segreteria Regionale.
5. La Coordinatrice delle Donne Democratiche è membro di diritto dell’organo esecutivo
del Partito al livello corrispondente.
6. La Conferenza delle Donne Democratiche della Puglia approva, previo parere
dell’Assemblea Regionale, un proprio Regolamento, che definisce i membri per
funzione della Conferenza stessa e le modalità con cui svolge la propria iniziativa
politica e le forme organizzative della Conferenza stessa, improntate ad autonomia
e flessibilità.
7. La Conferenza delle Donne Democratiche è istituita in ogni Assemblea Provinciale
della Puglia e può svolgere la propria attività anche a livello comunale e di base.
8. Le Conferenze Provinciali si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi per discutere
gli orientamenti politici e programmatici e l’agenda politica che concorrono
all’iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. Le
Conferenze Provinciali eleggono una volta ogni quattro anni con votazione a scrutinio
segreto una Portavoce che entra a far parte per funzione della Direzione Provinciale
e della Segreteria Provinciale.
Articolo 24. (I Coordinamenti di Area)
1. Le aree sovracomunali, che hanno in comune problematiche sociali ed economiche
complementari ed omogenee, possono avvalersi dei Coordinamenti di Area con
compiti di elaborazione e di proposta politica. I Coordinamenti sono promossi dai
Coordinamenti Cittadini e dai Circoli territoriali interessati, d’intesa con la Segreteria
Provinciale.
2. In occasione delle elezioni regionali, ed in particolare di quelle comunali e provinciali,
i coordinamenti di area possono elaborare una proposta programmatica condivisa da
tutti i comuni interessati da proporre agli elettori. Tali documenti, oltre che
dall’Assemblea del Coordinamento di Area, devono essere approvati da ciascuna
Assemblea dei Circoli territorialmente afferenti.
3. La loro composizione ed organizzazione funzionale sono regolate dalla Segreteria
Regionale che predispone un Regolamento Tipo di Organizzazione dei
Coordinamenti di Area, da approvare in Assemblea Regionale.
4. Le Aree Vaste sovraprovinciali, che hanno in comune problematiche sociali ed
economiche, complementari ed omogenee, possono avvalersi dei Coordinamenti di
Area con compiti di elaborazione e proposta politica. I Coordinamenti di Area Vasta
sono promossi dalle Segreterie Provinciali interessate, d’intesa con la Segreteria
Regionale.
TITOLO III
Gli strumenti per la partecipazione e la formazione politica
Articolo 25 (Referendum ed altre forme di Consultazione diretta)
1. Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli iscritti e delle iscritte
su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l’azione politica del
Partito, ed è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea
Regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere
deliberativo, la decisione assunta è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore
referendum per almeno due anni.
3. È indetto un referendum qualora ne facciano richiesta il Segretario Regionale, ovvero
la Direzione Regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi
diritto, ovvero il quaranta per cento dei componenti l’Assemblea Regionale, ovvero il
dieci per cento degli iscritti al PD Puglia distribuiti in almeno tre diverse Direzioni
Provinciali, ovvero da almeno quattro Assemblee Provinciali.
4. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del
quesito; la natura consultiva o deliberativa del referendum stesso; l’apertura a tutti gli
elettori o soltanto agli iscritti.
5. Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea Regionale, previo parere
favorevole di legittimità della Commissione di Garanzia Regionale, sulla base dei
criteri stabiliti nel Regolamento approvato dall’Assemblea Regionale.
6. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei
voti validamente espressi.
7. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina altresì le altre forme di consultazione e
partecipazione in via diretta alle decisioni del partito, comprese quelle da svolgersi
con strumenti informatici.
Articolo 26 (Dipartimenti tematici)
1. I Dipartimenti tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che
integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve
attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio.
2. Le finalità dei Dipartimenti tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla
vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento
dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono
materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico e gli organi
del partito devono tenerne conto.
3. La partecipazione ai Dipartimenti è aperta a tutti i cittadini e le cittadine pugliesi. I
partecipanti vengono registrati nell’Albo degli elettori del Partito, dietro consenso.
4. L’attivazione dei Dipartimenti tematici spetta al Segretario il quale ne garantisce il
funzionamento e le attività, avendo cura di utilizzare i mezzi di comunicazione più
adeguati per rendere pubblici i lavori dei Dipartimenti, tanto per favorirne la
partecipazione che la divulgazione delle elaborazioni.
Articolo 27 (Fondazioni, Associazioni, Centro Studi, Agorà e altri organismi a
carattere politico culturale)
1. Il Partito Democratico, secondo l’art.18 della Costituzione, favorisce la libertà e il
pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con tutti gli organismi a
carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone
l’autonomia e riconoscendoli quali strumenti per la divulgazione del sapere, del libero
dibattito scientifico, e per la elaborazione politico-programmatica
Articolo 28 (Scuole di Formazione Politica)
1. Il PD Puglia promuove e sostiene attività culturali per formare una classe dirigente
competente e preparata, diffondendo una cultura politica ispirata ai valori democratici
e alle più avanzate esperienze politiche progressiste e social democratiche; a tal fine
favorisce, valorizza e promuove la creazione di Scuole di Formazione Politica
garantendo libertà di pensiero, autonomia politico-culturale, rigore scientifico, qualità.
2. Il riconoscimento delle Scuole di Formazione avviene con delibera della Direzione
Regionale, su proposta del Segretario.
3. Una quota del bilancio annuale del Partito è destinata obbligatoriamente alla
formazione politica.
4. La partecipazione alle Scuole di Formazione è aperta a elettori e iscritti del PD e dei
GD.
5. La partecipazione alle Scuole di Formazione è attestata dal PD Puglia e costituisce
elemento di valutazione al fine di promuovere iscritti e iscritte negli organismi
esecutivi del partito, nella definizione delle liste elettorali e degli amministratori locali,
ad ogni livello territoriale.
TITOLO IV
I rapporti con i Movimenti civici
Articolo 29 (Rapporti con Liste e Movimenti Civici)
1. Il PD Puglia riconosce la presenza, nel tessuto sociopolitico regionale, di Movimenti
Civici e di formazioni politiche radicate territorialmente e/o collocate stabilmente
nell’alveo culturale, politico e riformista di centro sinistra.
2. Il PD Puglia si impegna a mantenere con tali gruppi un rapporto, costante ed attento,
di dialogo e di leale cooperazione e collaborazione nell’interesse preminente della
Regione Puglia e di coloro che ci vivono.
3. Il PD Puglia, nelle sue varie articolazioni territoriali, in occasione delle elezioni
amministrative (comunali, provinciali e regionali), promuove e concorre nel costruire
con tali formazioni, purché le stesse si riconoscono nei valori costituzionali e fondanti
del Partito Democratico, alleanze omogenee, stabili, chiaramente identificate e
identificabili; eventualmente si rende disponibile ad accogliere nelle proprie liste
elettorali, esponenti di tali gruppi, i quali si riconoscano nei principi fondanti del Partito
Democratico e si impegnino ad aderirvi.
4. Nelle competizioni elettorali politiche ed europee, il PD Puglia sollecita tali formazioni,
in tutte le sue componenti a aderire al proprio progetto politico-elettorale.
5. Nei diversi livelli istituzionali (comunali, provinciali, regionali), il PD Puglia incentiva
una azione condivisa e comune tra i gruppi consiliari e incoraggia la formazione,
laddove possibile, di intergruppi e/o di forme federative.
6. Nella vita politica quotidiana ed in occasione delle fasi congressuali e
programmatiche, il PD Puglia incoraggia la partecipazione di tali movimenti, anche
riconoscendo agli stessi la possibilità di adesione al partito, sia come singoli che
come gruppi associati.
TITOLO V
I principi generali per le candidature e gli incarichi di partito
Articolo 30 (Le Elezioni Primarie)
1. Per «Primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati
a cariche istituzionali elettive. Possono partecipare alle elezioni primarie interne del
Partito Democratico gli iscritti e le iscritte, gli elettori ed le elettrici, già registrati
nell’albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto.
2. Per la scelta dei candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e di Regione,
nel caso di Primarie di Coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare
la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il quaranta per cento
dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da
almeno il trentacinque per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
3. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d’intesa con
le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta
dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale
corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio del diritto di
voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione
della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione
delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di
svolgimento delle operazioni di voto.
4. Nel caso di Primarie di Partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia,
Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei
componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di
sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
5. Nel caso di Primarie di Partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia, il
Presidente di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente
la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se
ricevono il sostegno da almeno il 50% (cinquanta) dei componenti dell’Assemblea
del livello territoriale corrispondente ovvero del 35% (trentacinque) degli iscritti.
6. Le Primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente
di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza
relativa.
7. Nel caso non si svolgano le elezioni Primarie di Coalizione o di Partito in ragione della
individuazione di una candidatura unitaria, questa va posta ai voti dell’Assemblea del
livello corrispondente e approvata con la maggioranza semplice dei presenti. Tale
candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.
8. Il PD Puglia seleziona con il metodo delle primarie tutte le candidature regolate da
sistemi elettorali a collegio uninominale o a lista bloccata.
9. Il PD Puglia seleziona le candidature regolate da sistemi elettorali in cui è prevista la
preferenza attraverso meccanismi che garantiscano la massima partecipazione delle
iscritte e delle iscritte del livello territoriale corrispondente.
10.L’Assemblea Regionale approva con i voti favorevoli della maggioranza dei suoi
componenti “Il Regolamento Regionale per la scelta dei candidati alle cariche
istituzionali” nonché in conformità con il Regolamento quadro per la selezione delle
candidature alle cariche istituzionali approvato dall’Assemblea Nazionale.
Articolo 31 (Esclusione in base al Codice Etico)
1. Non possono aderire al Partito Democratico e non possono essere candidate a
cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le
persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico Nazionale e di quello
Regionale.
Articolo 32 (Incompatibilità e incandidabilità)
1. Nessun iscritto o elettore può svolgere contemporaneamente più di un incarico
esecutivo del partito, come Segretario, Presidente, vice Segretario, Tesoriere,
componente della Segreteria o dell’Esecutivo, pur su livelli territoriali diversi.
L’insorgenza di una causa d’incompatibilità comporta la decadenza automatica dalla
carica detenuta da più tempo.
2. I casi di incandidabilità e incompatibilità sono stabiliti dallo Statuto Nazionale nonché
dal Codice Etico.
3. Il PD Puglia fissa nel limite di tre mandati la candidabilità al ruolo di Consigliere
Comunale, Provinciale e Regionale. Il computo dei mandati, ai fini della candidabilità
al ruolo di Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale, matura sul piano
soggettivo nei confronti di ciascun iscritto al Partito Democratico ed ha effetto
indipendentemente dalla data di adesione al Partito.
4. Eventuali deroghe al tetto dei mandati di cui al precedente comma 3, sono
preventivamente deliberate dalla direzione territorialmente competente con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deroghe devono
essere motivate da comprovate esigenze funzionali e di direzione politica del partito,
delle sue rappresentanze elettive e di governo, che evidenzino analiticamente le
competenze e il contributo fondamentale nell’esperienza politico-istituzionale. La
deroga può essere concessa su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero
di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del PD nella
corrispondente tornata elettorale precedente. La deroga è richiedibile per una sola
volta.
5. Gli iscritti al PD Puglia non possono far parte contemporaneamente di più di
un’Assemblea Elettiva e di un organo Esecutivo del Governo Regionale, Provinciale
e Comunale, tranne nel caso di Comuni con meno di 15.000 abitanti o qualora sia
strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi il
settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico
istituzionale principale, devono essere versate alla Tesoreria del Partito al livello
territoriale corrispondente all’incarico principale.
6. Eventuali deroghe alle limitazioni dei mandati previste dal precedente comma 5 sono
approvate dalla Direzione Regionale con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti, reso su proposta motivata dell’Assemblea del livello
territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene
richiesta. Le deroghe devono essere motivate ai sensi del 4° comma.
Articolo 33 (Doveri degli Eletti)
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito
Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. I gruppi consiliari del PD Puglia si costituiscono, con le modalità previste dagli statuti
e/o regolamenti dell’istituzione di riferimento, entro la prima seduta della rispettiva
assemblea elettiva.
3. L’adesione al gruppo del Partito Democratico si realizza con l’atto di elezione nella
lista del Partito Democratico. L’atto di candidatura comporta l’assunzione dei diritti e
dei doveri contemplati nello Statuto Nazionale e nel presente Statuto, nel Codice
Etico e la condivisione del Manifesto dei Valori.
4. Gli eletti nei cui compiti discrezionali ricade la nomina di organi tecnici o
amministrativi, di presidenze di enti o di membri di consigli di amministrazione, di
consulenti e professionisti, si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e
comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di
selezione sia data la massima pubblicità.
5. L’adesione al gruppo consiliare di un consigliere che ne faccia richiesta e che non
sia stato eletto nelle liste del Partito Democratico si realizza attraverso la formale
adesione al Partito e la condivisione dei principi statutari e regolamentari. Un
consigliere del gruppo del Partito Democratico può avanzare opposizione alla
richiesta di adesione di un consigliere proveniente da un altro gruppo o da un’altra
lista. Essa è accolta qualora venga messa in votazione e raccolga il voto favorevole
dei due terzi degli aderenti al gruppo.
6. I gruppi consiliari del Partito Democratico sono tenuti ad approvare e a rendere
pubblico un regolamento di disciplina delle loro attività e un resoconto annuale che
contenga le informazioni relative all’espletamento del mandato. Alle riunioni del
gruppo consiliare possono partecipare gli Assessori nominati ed iscritti al PD, senza
diritto di voto.
7. L’elezione del Presidente del Gruppo e della Presidenza del Gruppo avviene con le
modalità previste dal proprio regolamento.
8. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla
tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta.
Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento
finanziario regionale, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale
da parte del Partito Democratico, nonché dei provvedimenti disciplinari di cui al
Regolamento previsto dal presente Statuto.
9. Gli eletti nelle liste del PD, a qualsiasi livello istituzionale, hanno il dovere di sostenere
i candidati delle liste del PD, nonché delle liste sostenute dal Partito, in ogni
competizione elettorale; in caso di sostegno a candidati di altre liste concorrenti non
sostenute dal PD, l’eletto è segnalato alla Commissione di Garanzia competente per
esclusione dalle successive competizioni elettorali dalle liste del PD; è altresì
segnalato sia al Segretario del Circolo PD di appartenenza, per la espulsione da
organismi interni e al fine di non consentirgli il rinnovo dell’iscrizione, sia al Segretario
Provinciale e Regionale per l’espulsione da organismi provinciali e regionali, laddove
ne sia componente. E’ infine segnalato al capogruppo PD del gruppo consiliare di
appartenenza per valutare ulteriori provvedimenti fino alla sua espulsione dal Gruppo
Consiliare.
10.Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti
della loro attività, sia dentro gli organi del partito che in incontri pubblici.
TITOLO V
I principi della gestione finanziaria
Articolo 34 (Il finanziamento del Partito)
1. Gli iscritti e le iscritte al PD Puglia hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le
attività politiche del Partito con una “quota di iscrizione”.
2. Il finanziamento del PD Puglia è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di
legge (in particolare dai contributi derivanti dal rimborso elettorale per le elezioni
Regionali), dalle risorse raccolte dalle quote di iscrizione e con le feste del partito,
dalle erogazioni liberali degli eletti e delle elette, degli amministratori e delle
amministratrici pubblici, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di
autofinanziamento, il tutto con le modalità di cui al regolamento finanziario previsto
dall’art. 37 del presente Statuto.
3. Il regolamento finanziario regionale di cui all’art. 35 del presente statuto disciplina la
ripartizione delle risorse versate dagli iscritti e dalle iscritte, quale quota di iscrizione,
tra i diversi livelli della struttura del partito: Circoli, Unioni Comunali, Provinciali e
Regionale.
4. Il PD Puglia accede alla ripartizione dei rimborsi elettorali per le elezioni politiche
nazionali ed europee. Le quote di iscrizione versate dagli iscritti e dalle iscritte ed i
contributi versati dagli elettori e dalle elettrici, in occasione delle elezioni primarie per
l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale, al netto delle spese sostenute,
sono trattenute in acconto sulle spettanze dei rimborsi o, in caso, versate a saldo
sempre sull’importo dei rimborsi stessi.
5. Il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale sono delegati, per conto del PD
Puglia, a sottoscrivere le intese con i livelli nazionali del Partito per la gestione delle
risorse delle quote di iscrizione e dei rimborsi elettorali.
6. L’Unione Regionale, le Federazioni Provinciali, le Unioni Comunali e i Circoli del PD
Puglia hanno ciascuno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura
organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti
in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
Articolo 35 (Il bilancio)
1. Il Tesoriere dell’Unione Comunale / della Federazione Provinciale / dell’Unione
Regionale provvede, entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura
dell’esercizio, alla redazione del bilancio consuntivo, composto dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e nota integrativa, corredato da una relazione
sulla gestione, applicando la normativa speciale in materia di partiti politici e, in
quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile in materia di società per azioni.
Invia il bilancio al collegio sindacale, ove esistente, che predispone la sua relazione
entro il successivo 30 aprile. Il bilancio consuntivo, corredato della relazione sulla
gestione e della eventuale relazione del collegio sindacale è approvato
dall’assemblea cittadina, dalla direzione provinciale e dalla direzione regionale entro
il 31 Maggio successivo.
2. Il bilancio di previsione, predisposto dal Tesoriere entro il 30 novembre di ogni anno,
è approvato dalla Direzione Comunale, dalla Direzione Provinciale e dalla Direzione
Regionale entro il successivo 31 dicembre.
3. I bilanci di ciascuna struttura di cui ai commi precedenti vengono pubblicati sul
rispettivo sito web entro quindici giorni dalla loro approvazione.
Articolo 36 (Il regolamento finanziario)
1. L’Unione Regionale e le Federazioni Provinciali adottano un proprio regolamento
finanziario, nel rispetto dei principi del Regolamento Finanziario del PD Nazionale,
con l’approvazione rispettivamente dell’Assemblea Regionale e delle Assemblee
Provinciali, le quali deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli aventi
diritto.
2. Il Regolamento finanziario della Federazione Provinciale fissa la quota minima di
sottoscrizione da parte degli eletti e delle elettrici rispetto alle indennità lorde
percepite in una misura minima del 15%.
3. Il regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del Partito,
la ripartizione delle risorse derivanti da disposizioni di legge e trasferite al PD Puglia,
definisce i rapporti con le Federazioni Provinciali e Unioni Comunali, e il sostegno
finanziario degli eletti e delle elette, degli amministratori e delle amministratrici
pubblici alle attività politiche del partito.
4. I Regolamenti finanziari si ispirano al rispetto del principio delle pari opportunità.
TITOLO VI
Gli organi di garanzia e le procedure
Articolo 37 (Organi di garanzia e regolamento delle sanzioni)
1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto, del Codice
Etico, nonché quelle relative ai rapporti interni al PD Puglia ed ai sistemi informatici
per la partecipazione, sono svolte da apposite Commissioni di Garanzia ai diversi
livelli, comunale, provinciale, regionale.
2. Le competenze, la composizione, la durata in carica dei componenti, le
incompatibilità, l’ineleggibilità e la incandidabilità, le procedure di funzionamento delle
Commissioni di Garanzia ai diversi livelli territoriali, le segnalazioni, i reclami, i ricorsi
ed i relativi procedimenti, le sanzioni disciplinari, sono stabiliti dallo Statuto del PD
Nazionale e dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia del PD Nazionale.
3. Può essere adottato un Regolamento Regionale per la disciplina delle Commissioni
di Garanzia ai vari livelli territoriali al fine di regolare eventuali situazioni non
disciplinate dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia del PD Nazionale.
4. Il Regolamento Regionale è proposto dalla Commissione Regionale per i
regolamenti, sentita la Commissione di Garanzia Regionale, ed approvato
dall’Assemblea Regionale con i voti della maggioranza degli aventi diritto.
5. Le Commissioni di Garanzia ai vari livelli territoriali si coordinano tra di loro, al fine di
adottare criteri interpretativi omogenei nell’adempimento delle proprie funzioni.
Articolo 38 (Ricorsi)
1. Ogni iscritto o elettore ed iscritta od elettrice del Partito Democratico, che ne ha
l’interesse, ha l’obbligo di devolvere ogni controversia alla preventiva decisione degli
organi di giustizia interna (Commissioni di Garanzia del rispettivo livello).
2. Ciascun elettore/elettrice o iscritto/a può presentare ricorso alla Commissione di
Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, del Codice
Etico e dei Regolamenti Nazionali e territoriali approvati.
TITOLO VII
I Regolamenti e norme finali
Articolo 39 (Regolamenti)
1. L’Assemblea Regionale, su proposta del Segretario Regionale, nomina la
“Commissione Regionale per i Regolamenti” che viene incaricata di elaborare le
proposte di regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale.
2. Il “Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni Comunali e Provinciali” nonché il
“Regolamento per l’elezione degli organismi dirigenti regionali” disciplinano i tempi,
le modalità di voto, il numero dei componenti elettivi dei Coordinamenti dei Circoli,
delle Assemblee delle Unioni Comunali, Provinciali e Regionale, nonché la
ripartizione dei seggi tra liste concorrenti collegate alla carica di Coordinatore di
Circolo, Segretario Comunale, Segretario Provinciale e Regionale. Tali regolamenti
disciplinano altresì i criteri di ripartizione dei seggi tra i circoli per l’elezione delle
assemblee delle Unioni Comunali e delle Federazioni Provinciali e Regionali. Tale
ripartizione dovrà avvenire rispettando proporzionalmente il numero degli iscritti ed i
voti conseguiti dal PD alla Camera dei Deputati alle ultime elezioni politiche.
3. Entro due mesi dall’approvazione del presente Statuto, l’Assemblea Regionale
adotta a maggioranza dei voti degli aventi diritto tutti i Regolamenti ad essa
demandati dal presente statuto.
4. Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, le Federazioni Provinciali
approvano il rispettivo regolamento generale di organizzazione, nonché la
articolazione dei circoli territoriali e d’ambiente ai sensi del presente Statuto.
Articolo 40 (Rinvio allo Statuto Nazionale)
1. Per tutto quanto non normato e disciplinato dal presente Statuto si ritengono da
applicarsi le previsioni contenute nello Statuto Nazionale del Partito Democratico.

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Comments 1

  1. LEONARDO DI MONTE says:
    3 anni ago

    ALLORA, UN SINDACO USCENTE, DICHIARATOSI PUBBLICAMENTE NE’ DI DESTRA, NE’ DI SINISTRA, CHE FARE IL SINDACO CIVICO E’ ORMAI DIVENTATO DI MODA, BISOGNA RICANDIDARLO ANCHE SE POTREBBE RIVINCERE CON L’APPOGGIO DEL PD?.
    BISOGNA MEGLIO SPECIFICARE CON PIU’ ORDINE E SEMPLICITA’ LE PREROGATIVE DI UN’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI IN QUANTO ORGANO DEL PARTITO E ASSEMBLEA GENERALE QUALE MOMENTO DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E CIO’ A PROPOSITO DEL DIRITTO DI VOTO.
    PER I GD PREVEDERE IL DIRITTO DI VOTO OVUNQUE.

    Rispondi

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