Decisione della Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU emessa il 16 marzo 2022 alle ore 16.
“La Russia deve cessare immediatamente le ostilità contro l’Ucraina”.
L’ordine con cui la Corte di Giustizia Internazionale delle Nazioni Unite ha ordinato alla Russia di “sospendere immediatamente le operazioni militari iniziate il 24 febbraio nel territorio dell’Ucraina” è stato approvato con 13 voti favorevoli e due contrari, espressi dal giudice russo e dal giudice cinese.
Nell’ordine si specifica inoltre che non si sono riscontrate alcune prove a sostegno delle giustificazioni usate dal Cremlino per legittimare l’invasione, cioè il presunto genocidio commesso da Kiev contro le popolazioni russofone dell’Ucraina orientale.

“L’Ucraina ha ottenuto una vittoria completa nella causa contro la Russia presso la Corte Internazionale di Giustizia. La Corte ha ordinato di fermare immediatamente l’invasione. L’ordine è vincolante ai sensi del diritto internazionale e la Russia lo deve rispettare immediatamente. Ignorare l’ordine isolerà ulteriormente la Russia”. Commento su Twitter del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
La dichiarazione del Presidente del Consiglio Mario Draghi

Il modo migliore per tranquillizzare è dire sempre la verità.
Questa è una situazione per cui tutti cerchiamo la pace, ma purtroppo Putin non vuole la pace.
L’Italia, come altri Paesi dell’alleanza, aiutano l’Ucraina a difendere la propria società e democrazia e, mentre lo facciamo, difendiamo allo stesso momento i nostri valori su cui è fondata la Repubblica, l’Unione Europea.
L’invio di armi o l’applicazione di sanzioni va visto in questo modo: sono strumenti necessari che dobbiamo usare per difenderci, per difendere l’Ucraina, la nostra democrazia, la nostra libertà e i nostri valori fondamentali.
CONTENUTI E IMPORTANZA DELLA DECISIONE DELLA CORTE
Per approfondire l’argomento, si rimanda a un articolo del Corriere della Sera del 17 marzo, che riportiamo in breve, intitolato: «La Corte di Giustizia contro la Russia» e scritto da Paolo Busco, avvocato internazionalista presso lo studio Twenty Essex di Londra e da Filippo Fontanelli, docente di diritto internazionale alle Università di Edimburgo e LUISS di Roma.
«Disputa fra Stati
Il ricorso dell’Ucraina contro la Russia verte sulla interpretazione e applicazione della Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio del 1948. Non è la prima volta che la Convenzione è oggetto di una disputa fra Stati davanti alla Corte: per esempio, la Convenzione è stata invocata dalla Bosnia contro la Serbia e il Montenegro negli anni ’90, … più di recente, dal Gambia contro Myanmar rispetto alla situazione della minoranza Rohingya. Se confrontato con questi casi, e con le ordinarie dinamiche fra Stato attore e Stato convenuto in una disputa internazionale, il caso introdotto dall’Ucraina è inusuale.
La questione del Donbass
L’Ucraina non accusa la Russia di aver compiuto atti di genocidio nei confronti della popolazione ucraina durante la guerra in corso. Al contrario, chiede alla Corte di confermare che la stessa Ucraina non ha commesso atti di genocidio contro la popolazione russofona del Donbass; inoltre, e in ogni caso, che la risposta armata russa sarebbe comunque illegittima, poiché la repressione di un eventuale genocidio potrebbe avvenire solo con i mezzi previsti dalla Convenzione, che non contempla l’uso unilaterale della forza. Come noto, invece, il Cremlino giustifica l’invasione proprio sulla base della necessità di fermare un asserito genocidio perpetrato dall’Ucraina nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk. L’idea di fondo della richiesta dell’Ucraina è in sostanza la seguente: la Russia ha usato la Convenzione sul genocidio per fini impropri … l’uso unilaterale della forza sarebbe vietato anche laddove si stesse davvero consumando un genocidio e dunque è tanto più vietato quando l’accusa di genocidio è pretestuosa. Si tratta di un caso non «lineare», viste le circostanze. Perché l’Ucraina non ha più semplicemente chiesto di accertare direttamente l’illiceità dell’aggressione armata russa, invocando il diritto internazionale e la Carta ONU, oppure di dichiarare che la Russia sta commettendo un genocidio ai danni della popolazione ucraina nel contesto delle ostilità?
La Convenzione sul genocidio
Sul primo punto, la spiegazione è che la competenza della Corte si basa sul consenso delle parti. Perciò, uno Stato può convenirne un altro in giudizio per accertare la commissione di un illecito internazionale solo se quest’ultimo accetta la giurisdizione della Corte sulla materia della controversia. La Russia non si è assoggettata alla giurisdizione della Corte su qualsiasi questione, ma lo ha fatto sulle questioni trattate dalla Convenzione sul genocidio, quando ha deciso di diventarne parte nel 1954. Per questo motivo, per adire la Corte, l’Ucraina ha dovuto formulare un ricorso inusuale, … Sul secondo punto, la risposta è che, almeno per il momento, un’accusa diretta di genocidio alla Russia avrebbe avuto poche chances di successo davanti alla Corte.
Crimini di guerra e crimini contro l’umanità
Il crimine di genocidio ha difatti una definizione tecnica, il cui elemento centrale è la volontà soggettiva di annientare un gruppo (etnico, religioso, ma anche nazionale) in quanto tale, per le sue specifiche caratteristiche. I crimini di guerra e i crimini contro l’umanità non costituiscono genocidio, se non è data prova di questo specifico intento. La difesa dell’Ucraina può aver ritenuto strategicamente più opportuno, almeno per il momento, concentrare gli sforzi su obiettivi più limitati, … Passando ora alla decisione di ieri, è evidente che la strategia dell’Ucraina, pur con le limitazioni di cui si è detto, mirava ad alcuni obiettivi concreti, tutti centrati.
Gli obiettivi
Primo, l’introduzione del giudizio ha permesso all’Ucraina di chiedere e ottenere un ordine diretto di cessazione delle ostilità da parte della massima istanza giudiziaria internazionale, in meno di tre settimane dall’attacco russo. Secondo, la Corte ha indicato che le tesi dell’Ucraina sono quanto meno plausibili (fermi restando gli approfondimenti che la Corte dovrà fare in seguito) tanto rispetto al fatto che nel Dombass non sia in atto un genocidio della popolazione russofona; quanto rispetto al fatto che l’uso della forza unilaterale sia in ogni caso vietato. Questi passaggi fondamentali smascherano la povertà delle dichiarazioni russe sulla necessità e legalità dell’intervento armato. Da ultimo, non si può escludere che ora che il caso è incardinato, l’Ucraina valuti di ampliare l’oggetto della domanda, e introdurre accuse ulteriori di violazione diretta da parte della Russia delle disposizioni centrali della Convenzione contro il genocidio, ove emergano elementi in tal senso. È difficile immaginare che le misure ordinate ieri saranno rispettate; ma la decisione è importante soprattutto per un aspetto: perché non è assunta da un organo le cui decisioni sono sorrette da valutazioni politiche, ma da una corte, … Nella propaganda che inevitabilmente accompagna ogni guerra, una parola obiettiva come quella pronunciata ieri è quanto mai importante».






