INTERVENTO DI FLORA VILLANI, DOCENTE E SCRITTRICE
Lo scorso 23 gennaio il Senato ha approvato il disegno di legge delega proposto dal leghista Calderoli per l’attuazione dell’autonomia differenziata nelle regioni a statuto ordinario.
E’ una proposta di legge che conferisce al governo il potere di trattare direttamente con le regioni che faranno richiesta di tale autonomia.
Al Parlamento il ruolo di mero spettatore, senza alcuna possibilità di modificare le intese raggiunte tra la singola regione e il governo, ma solo il compito di esprimere “atti di indirizzo” in una prima fase e, successivamente, di semplice ratifica del disegno di legge già predisposto.
Le materie su cui le regioni potranno chiedere di legiferare sono 23, così come previsto dall’art. 116 e 117 della Costituzione, un ventaglio molto vasto di competenze che vanno dall’energia alle infrastrutture, dall’istruzione alla ricerca scientifica e tecnologica, dal coordinamento della finanza pubblica al sistema tributario, dalle infrastrutture ai beni culturali e ai porti e aeroporti.
E l’elenco continua, basta leggere gli articoli della Costituzione su menzionati. Costituzione modificata nel 2001 senza una sufficiente riflessione sugli esiti nefasti che ne potevano derivare.
Ma la Costituzione non impone, dice che lo Stato può delegare alle Regioni alcune competenze.
E comunque l’art. 117 va integrato con il 119 che prevede forme di aiuto alle regioni o Enti locali con
minore capacità finanziaria allo scopo di garantire equità nella distribuzione delle risorse tra i vari
territori e uguali condizioni nella fruizione dei diritti da parte di tutti i cittadini.
La verità è che Calderoli e la Lega vogliono separare il nord dal resto del Paese, lasciando oltretutto invariate le attuali disparità di finanziamento che da circa venti anni penalizzano le regioni meridionali legandole al famigerato principio della spesa storica, o a criteri non equi per l’assegnazione delle risorse, come per esempio accade per la per la Sanità. Ma gli esempi potrebbero essere molti.
Da parte delle regioni, si tratta in sostanza di riservare a sé la quasi totalità delle tasse prodotte nelle zone più ricche del Paese (Lombardia e Veneto) e utilizzarle per migliorare servizi ed economia.
E’ un progetto eversivo, che mina alla base il principio costituzionale della uguaglianza dei cittadini nella fruizione dei diritti, legando le migliori condizioni di vita e di lavoro al territorio sul quale essi si trovano a vivere con conseguenze inimmaginabili sulla coesione sociale del Paese; tradendo oltre tutto l’articolo 5 della Costituzione che afferma essere la Repubblica “una e indivisibile”.
Ci si chiede: dare ai cittadini diritti diversi tra luoghi diversi non significa dividere l’Italia? Aggravando, qualora ce ne fosse bisogno, i già esistenti divari tra le varie regioni.
I Livelli Essenziali delle Prestazioni, i LEP, pure previsti dal disegno di legge Calderoli, non sono finanziati per il 2024, poiché in Finanziaria non ce n’è traccia.
Quindi si dovrebbe partire con l’autonomia differenziata lasciando immutati i divari esistenti tra le varie regioni. Perché poi proporre Livelli Essenziali delle Prestazioni e non livelli Uguali delle Prestazioni per tutti i cittadini di questo sfortunato Paese?
Sia nella Commissione Affari Costituzionali del Senato che nel Comitato per la definizione dei LEP ci sono state importanti voci di dissenso rispetto alle proposte Calderoli (leghista incallito che spera di concludere con questo governo un progetto di vecchia data della Lega Nord di Bossi).
In Commissione affari Costituzionali del Senato hanno espresso forti perplessità:
– la Banca d’Italia
– la Corte dei Conti
– la Confindustria
– il Servizio di Bilancio del Senato
– alcuni Sindacati (UIL e CGIL)
– la SVIMEZ
– l’ANCI nella persona del suo presidente sindaco di Bari Decaro
– alcuni presidenti di regione tra cui il nostro Emiliano.
In altra sede si è dichiarata perplessa la Commissione Europea.
Ed anche la Conferenza Episcopale Italiana e l’Arcivescovo di Napoli hanno sottolineato come tale riforma aggraverebbe le già evidenti differenze economiche e dei diritti esistenti tra le varie regioni.
Nel Comitato per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (presidente Sabino Cassese) ci sono state dimissioni eccellenti, non condividendo alcuni suoi membri il merito e il metodo con cui stavano procedendo i lavori:
– Giuliano Amato (politico di lungo corso e, da ultimo, presidente della Corte Costituzionale)
– Franco Bassanini (costituzionalista, ex parlamentare, già ministro per la Funzione Pubblica)
– Franco Gallo (giurista, professore di diritto tributario)
– Alessandro Pajno (docente di pubblica amministrazione presso le università di Bologna e
Roma, la LUISS, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con alle spalle diversi incarichi di
governo)
– Luciano Violante (più volte parlamentare e presidente della Camera)
– Anna Finocchiaro (ex ministro)
– Franco Scoca (docente di diritto amministrativo presso varie università italiane e straniere).
Ma le voci contrarie al progetto sono da anni portate avanti da diverse associazioni, Napoli ne è la capofila.
Rivendicando con orgoglio la sua “meridionalità” e la sua storia millenaria, ha compreso prima di altri cosa ci fosse dietro le becere offese rivolte dalla Lega Nord al Meridione e difatti oggi è tra le città più attive nel contrastare il progetto secessionista di Calderoli.
Primi fra tutti il giornalista Marco Esposito del “Mattino”, il costituzionalista Massimo Villone della “Federico II” e il sindaco Gaetano Manfredi già rettore dell’Università.
Tutti pezzi da novanta, certo non accusabili di oscurantismo o meschini interessi politici.
Il giorno 9 febbraio, alle ore 17 a Bari, davanti alla chiesa di San Ferdinando sarà organizzata una grande manifestazione popolare alla quale parteciperanno politici, sindacati e associazioni dirà NO alla “secessione dei ricchi”.
INTERVENTO DI UBALDO PAGANO, DEPUTATO PD
Il DDL Calderoli è un progetto nato per dividere definitivamente il Paese perché punta esplicitamente a cristallizzare le disuguaglianze e i divari che il Sud sconta da decenni, in quasi ogni ambito, rispetto al resto d’Italia. Con l’approvazione di questa legge la destra sta archiviando, senza possibilità di tornare indietro, ogni speranza del Mezzogiorno di recuperare terreno in fatto di servizi pubblici, infrastrutture, diritti”.
Mai come adesso è importante dimostrare unità. La manifestazione che raccoglierà tantissimi amministratori pugliesi sarà la prima di una lunga serie di proteste contro un progetto di legge che ci fa inorridire perché calpesta i principi fondanti della nostra Costituzione e fa del Mezzogiorno l’oggetto di un insulso baratto politico tra Lega e Fratelli d’Italia.
È giunta l’ora che tutto il popolo meridionale si faccia sentire.
L’autonomia differenziata distrugge il principio per cui i cittadini italiani sono uguali da Nord a Sud.
E in tema di sanità, di istruzione o di politiche sociali questo si tradurrà nell’aggravamento di una situazione già scandalosamente ingiusta.
Con l’autonomia alle Regioni del Nord sarà consentito tutto, perché forti di una capacità fiscale maggiore, mentre il Sud sarà condannato ad offrire stipendi più bassi agli insegnanti e ad avere meno risorse per assumere medici e smaltire le liste d’attesa.
L’autonomia differenziata voluta dalla Lega rappresenta un volgare baratto con FDI per avere il premierato. Due bandierine da sventolare nella prossima campagna elettorale; peccato che a pagarne le conseguenze di questo scambio politico saranno i cittadini del Sud, delle aree interne e delle aree di montagna perché le diseguaglianze aumenteranno ancora di più. Le riforme senza soldi non hanno futuro e l’autonomia di Calderoli non prevede neanche un centesimo.
Prima di qualsiasi forma di autonomia serve definire i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) su scuola, sanità, trasporto pubblico locale e assistenza, dai bambini agli anziani, il resto fa parte di un pericoloso disegno della destra che vuole spaccare l’Italia creando cittadini di serie A e di serie B.
Il Partito Democratico non glielo permetterà e ricorreremo a tutti gli strumenti democratici a nostra disposizione, anche al referendum abrogativo se questo scempio dovesse essere approvato anche alla Camera.
ALTRI INTERVENTI
Nel dibattito sono intervenuti Michele Suma, segretario PD di Monopoli, i rappresentanti dei Giovani Democratici Chiara Fanizzi e Stefano Pezzolla, l’esponente della CGIL Antonio Guccione, il consigliere comunale Silvia Contento, l’ing. Lorenzo Grassi e l’avvocatessa De Bellis.
STORIA, TAPPE E PROGETTI PER L’AUTONOMIA REGIONALE
COSA È L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
L’autonomia differenziata è una possibilità di cui possono fruire le Regioni interessate in base all’articolo 116 della Costituzione, che prevede “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117.
Le cosiddette materie a legislazione concorrente, sono 23 in tutto.
La Carta specifica che l’autonomia può essere attribuita a una Regione con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
LE FUNZIONI CHE POSSONO ESSERE TRASFERITE
La Regione può chiedere che siano trasferite le funzioni esercitate dallo Stato su una o più delle 23 materie.
Il Disegno di Legge del ministro Calderoli approvato dal Senato include tutte le 23 materie:
1. giustizia di pace;
2. norme generali sull’istruzione;
3. tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
4. rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
5. commercio con l’estero;
6. tutela e sicurezza del lavoro;
7. istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
8. professioni;
9. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
10. tutela della salute;
11. alimentazione;
12. ordinamento sportivo;
13. protezione civile;
14. governo del territorio;
15. porti e aeroporti civili;
16. grandi reti di trasporto e di navigazione;
17. ordinamento della comunicazione;
18. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
19. previdenza complementare e integrativa;
20. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
21. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
22. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
23. enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
1948 COSTITUZIONE E AUTONOMIE LOCALI
La Repubblica Italiana si basa sui principi e sulle norme sanciti nella Carta Costituzionale.
La Carta costituzionale è approvata nel 1947 dall’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946.
L’Assemblea Costituente è formata da 556 componenti dei vari partiti: 207 della DC, 115 del PSIUP, 104 del PCI, 33 del PLI, 30 dell’Uomo Qualunque, 23 del PRI, 16 del Blocco Nazionale, 9 del Partito Democratico del Lavoro, 7 Partito d’Azione, il resto da altri minori.
Durante i lavori dell’Assemblea ( 1946-1947) il governo è presieduto da Alcide De Gasperi della DC.
La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948.
L’art.5 della Costituzione così recita: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Gli art.116, 117 e 119 della Costituzione regolano i principi con cui può essere attuata l’autonomia differenziata delle 15 Regioni a statuto ordinario fissando le 23 materie che lo Stato può attribuire ad esse e i criteri di perequazione per la distribuzione delle risorse finanziarie alle stesse secondo il principio della perequazione.
2001 MODIFICA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE
La legge costituzionale n.3 del 2001 ( approvata dal governo di Giuliano Amato con maggioranza DS, PPI, Udeur, PdC, FdV, Ri, Sdi ) riscrive interamente il Titolo V della Costituzione, modificando i tradizionali rapporti tra Stato Centrale ed enti periferici.
I Comuni e le Regioni diventano i destinatari delle istanze della collettività in via preferenziale.
Non più dunque lo Stato come referente principale ma gli enti locali, più prossimi alla società e maggiormente in grado di soddisfare efficacemente i bisogni.
La norma prevede che le Regioni dispongano di potestà regolamentare in ogni materia non riservata in via esclusiva allo Stato.
2018 INTESA GOVERNO-REGIONI VENETO, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA.
Il 28 febbraio 2018 il Governo di Paolo Gentiloni sostenuto dal PD, AP di Alfano, Centristi di Casini, PSI, Civici, Italia dei Valori, Moderati sottoscrive con le regioni Emilia-Romagna (presidente Stefano Bonaccini del PD), Lombardia (presidente Attilio Fontana della Lega) e Veneto (presidente Luca Zaia della Lega) tre distinti accordi preliminari di durata decennale sull’autonomia differenziata per alcune materie.
2023 APPROVAZIONE DEL GOVERNO DEL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI
Il 2 febbraio 2023 il governo di Giorgia Meloni, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega di Salvini, Forza Italia e Noi Moderati, approva il Disegno di Legge n.615 del ministro delle riforme Roberto Calderoli sulle “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.
L’accordo raggiunto il 2 febbraio in Consiglio dei ministri prevede che la definizione dei Lep avvenga attraverso una cabina di regia, il cui lavoro confluirà in vari DPCM (Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri) sui quali il Parlamento potrà esprimere soltanto un parere non vincolante.
Si tratta di un punto molto osteggiato dalle opposizioni, dai sindacati e da pezzi della società civile, perché il Parlamento risulterebbe estromesso dal processo che deve definire quale sia il livello essenziale delle prestazioni per tutti i cittadini italiani su temi cruciali come scuola e sanità.
Tuttavia, in Consiglio dei ministri è stata aggiunta una norma importante: se dalla definizione dei LEP emergerà la necessità di destinare risorse economiche finalizzati appunto a raggiungere tale livello essenziale delle prestazioni, prima andranno varati i finanziamenti, poi si potrà procedere con le intese. Si tratta di un meccanismo che da un lato sembrerebbe prevenire fughe in avanti di Regioni già oggi avanti nel livello dei servizi offerti, dall’altro rappresenta un fattore di ulteriore rallentamento dei progetti autonomisti di alcune Regioni.
2024 APPROVAZIONE DEL SENATO DEL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI
Il 23 gennaio 2024 il Senato approva il testo del disegno di legge sull’autonomia differenziata presentato dal Ministro Calderoli. I voti favorevoli sono stati 110 (Fratelli d’Italia, Lega di Salvini, Forza Italia, Noi Moderati e alleati minori), i contrari 64 (PD, M5S, Italia Viva, Verdi, Sinistra) 3 gli astenuti (Azione).
Il disegno di legge è approvato come collegato alla legge sulla manovra di finanza pubblica (in questo modo si ritiene, secondo il parere del governo, che non sia possibile sottoporre la legge al giudizio degli elettori con un referendum).
Il 24 gennaio 2024 il testo viene inviato alla Camera dei Deputati per l’approvazione.
2024 NORME DEL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI
Il disegno di legge Calderoli di iniziativa governativa e modificato nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata ex art. 116, terzo comma, Cost., il quale delinea le coordinate fondamentali della procedura per l’accesso delle Regioni ordinarie a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di legislazione concorrente e alcune materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
In particolare, il testo provvede alla definizione dei principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e delle relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.
In premessa, il disegno di legge individua le finalità dell’intervento legislativo (articolo 1), esplicitando che l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali.
A tale fine, il provvedimento, come modificato al Senato (articolo 3), contiene una delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materie, nonché di quelle competenti per i profili finanziari.
Il disegno di legge demanda a tali decreti legislativi, inoltre, la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell’effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Si prevede, altresì, che i LEP siano periodicamente aggiornati con DPCM, sui cui relativi schemi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Nelle more dell’entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, si prevede che continuino ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-bis).
Il disegno di legge disciplina, come anticipato, il procedimento di approvazione delle “intese” (articolo 2). In proposito, si stabilisce che l’atto di iniziativa per l’attribuzione di competenze ex art. 116, terzo comma, sia preso dalla regione interessata sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell’ambito della propria autonomia statutaria. L’iniziativa di ciascuna regione può riguardare una o più materie o ambiti di materie. Segue il negoziato tra il Governo e la regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare.
La richiesta deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia, ed in ogni caso entro i successivi sessanta giorni, avvia il negoziato con la Regione richiedente. Con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, il negoziato è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia e, ai fini del suo avvio, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie debbono tenere conto del quadro finanziario della Regione interessata.
Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri: sullo stesso deve essere acquisito il parere della Conferenza unificata da rendere entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, lo schema preliminare viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari: questi si esprimono al riguardo “con atti di indirizzo”, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni (anziché sessanta, come originariamente previsto) dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
Alla luce del parere e degli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore eventuale negoziato e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni. Nel corso dell’esame al Senato è stato aggiunto che, laddove il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata.
Per le fasi successive, si prevede l’approvazione dell’intesa definitiva da parte della regione, assicurando la consultazione degli enti locali interessati, e la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dell’intesa definitiva e del disegno di legge di approvazione dell’intesa che è allegata al disegno di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri per l’esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale. Il disegno di legge di approvazione dell’intesa e la medesima intesa allegata sono immediatamente trasmessi alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il quale configura quella in questione come una legge rinforzata, prescrivendo che ciascuna Camera la approvi a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
Le intese devono anche indicare la loro durata, che non può comunque essere superiore a un decennio. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell’intesa (articolo 7).
L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. L’iniziativa di modificare le intese può essere adottata anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi regolamenti. Alla scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.
In relazione ai principi applicabili al trasferimento delle funzioni, si prevede che il trasferimento delle funzioni (art. 4), con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, può avvenire nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
Le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie (art. 6).
Il provvedimento disciplina inoltre l’istituzione di una Commissione paritetica Stato–Regione-Autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l’individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento. I criteri di determinazione di tali beni e risorse, così come le modalità di finanziamento delle suddette funzioni dovranno essere definiti nell’ambito dell’intesa tra Stato e Regione disciplinata dall’articolo 2 del disegno di legge. Il finanziamento dovrà, comunque, essere basato sulla compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali (articolo 5).
La Commissione procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, mentre spetta alla Corte dei Conti riferire annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell’ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.(articolo 8).
Sotto il profilo finanziario, il disegno di legge (articolo 9) reca, la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all’attuazione della presente legge e di ciascuna intesa che ne derivi. Dispone che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio, nonché garantisce, per le singole Regioni che non siano parte delle intese, l’invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all’articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione.
Al contempo, il provvedimento stabilisce che lo Stato adotti misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse, precisando che trova comunque applicazione la normativa volta ad assicurare l’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (articolo 10).
Il provvedimento (articolo 11) prevede infine che la legge trovi applicazione nei confronti delle regioni che abbiano già avviato il negoziato per il riconoscimento dell’autonomia differenziata, nonché che si applichi anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che riconosce a tali enti territoriali forme di maggiore autonomia previste da tale legge.
















La cosa è molto complessa, anche in relazione all’efficacia che potrebbe avere l’utilizzo dello strumento referendario (per esempio, una parte della legge ha contenuto fiscale, notoriamente non sottoponibile a referendum). Nella speranza di riuscire a schivare col referendum, questa iattura, le questioni politiche restano sempre le stesse: in primis, la mancanza di identità della sinistra, la quale, rincorrendo non so bene cosa, ha riformato nel senso attuale il Titolo V della Costituzione, così predisponendo il modo di arrivare al disegno di legge Calderoli (un riuscito parallelo pallavolistico sentito in giro dice che “la sinistra ha alzato la palla, la destra sta schiacciando”); quindi, l’assurdità di una grossa fetta di meridionali – in particolare di coloro, tra essi, che sono lavoratori dipendenti, precari, comunque a basso reddito – che vota per la destra, quando quest’ultima non ha mai fatto mistero dei proprio programmi (tutti contro la gente comune e contro il meridione) e quando è fin troppo evidente come i parlamentari meridionali barattino gli interessi del sud, che li elegge, con le proprie carriere.